Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

03/11/2021 - Corte e.d.u., 2 novembre 2021, W.A. c. Svizzera

argomento: corti europee - liberta' personale

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Corte e.d.u., 2 novembre 2021, W. A. c. Svizzera

 Corti europee

Il ricorso di un cittadino svizzero condannato a venti anni di reclusione per un efferato omicidio e sottoposto, a seguito di riapertura del procedimento, a detenzione preventiva in ragione di un grave disturbo mentale insuscettibile di trattamento ,  è affrontato dalla Corte e.d.u. sulla base del pregresso orientamento giurisprudenziale in materia. In particolare, nell’accertare l’esistenza di un sufficiente nesso causale tra la sentenza di condanna e il successivo ordine di detenzione preventiva, la pronuncia ribadisce che  l’ordine di privazione della libertà personale può dirsi causalmente connesso con l’iniziale sentenza di condanna e, dunque, in essa trovare legittimazione ai sensi dell’art. 5 § 1 lett. a), soltanto se il procedimento risulti realmente “riaperto”, in considerazione  della scoperta di nuovi fatti o prove cosi significativi da influenzare  l’esito del caso. Ciò premesso, i  Giudici di Strasburgo ritengono, come lamentato dal ricorrente,  la violazione della norma menzionata, in quanto nel procedimento riaperto il tribunale elvetico si era limitato a imporre una sanzione supplementare volta a proteggere la società per un reato per il quale l’interessato era stato già condannato, in assenza di nuovi elementi idonei a incidere sulla natura del reato o sulla portata della colpevolezza. Di qui, il mancato collegamento causale tra la condanna iniziale e la successiva limitazione della libertà personale, lesiva dunque  del diritto alla libertà personale convenzionalmente garantito. Non solo, ma a parere del Giudici, non essendo la successiva detenzione per gli stessi reati conseguente a una riapertura del caso seguita, in conformità con l’art. 4, § 2 del Protocollo n. 7 sul divieto di bis in idem, all’annullamento della prima sentenza e a una nuova determinazione dell’accusa sulla base di elementi inediti, essa risultava comminata in spregio al divieto di essere puniti o giudicati due volte.