argomento: corti europee - impugnazioni
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Corte e.d.u., 25 ottobre 2021, Kindlhofer c. Austria
Colpevole di una infrazione alla legge sulla circolazione stradale consistita nella omessa comunicazione alla polizia di un incidente causa di soli danni materiali, un cittadino austriaco è condannato a una multa di duecento euro o quattro giorni di reclusione in caso mancato pagamento. La successiva impugnazione della pronuncia era respinta dal Tribunale amministrativo regionale che informava l’interessato della impossibilità di adire il Tribunale amministrativo supremo. Di qui il ricorso al Giudice di Strasburgo per la ritenuta violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 7 della Cedu, che sancisce il diritto alla revisione della condanna o della pena da parte di un Tribunale superiore. Le aspettative del ricorrente sono disattese: la Corte reputa, infatti, che il reato per il quale era condannato, riveste carattere minore, configurando una delle eccezioni espressamente stabilite dalla disposizione richiamata. Tale convincimento non si fonda soltanto sulla circostanza della mancata previsione di una pena detentiva come pena principale - fattore di per sé non decisivo ai fini del giudizio di maggiore o minore gravità - ma, alla luce di quanto affermato di recente (Corte e.d.u., 30 giugno 2020, Saquetti Iglesias c. Spagna, n. 50514/13), tiene conto altresi’ delle circostanze specifiche del singolo caso che, nella fattispecie in esame, sono ravvisate nella probabilità di effettiva esecuzione della massima detenzione in mora di quattordici giorni. Ritenuta quest’ultima, in linea con la elaborazione della giurisprudenza costituzionale austriaca, misura eccezionale nel diritto interno date le particolari garanzie procedurali cui è soggetta la relativa esecuzione (l’autorità deve prima tentare di imporre il pagamento dell’ammenda o indagare sulla situazione finanziaria del condannato, il quale deve essere avvertito della imminente esecuzione detentiva avendo la possibilità di evitarla pagando l’importo, eventualmente a rate, dell’ammenda dovuta), i Giudici europei concludono per la natura “minore” del reato, suffragata anche dalla modesta entità della ammenda prevista in via principale.