Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

21/10/2021 - Corte cost., sent. 21 ottobre 2021, n. 197

argomento: corte costituzionale

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Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione ex art. 41 bis ord. pen. – Applicabilità agli internati  per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva - Non fondatezza – Inammissibilità

 

Sono non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, nella parte in cui consentono l’applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate al comma 2-quater del citato art. 41-bis, anche nei confronti di persone internate per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

 

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all’art. 111 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.