argomento: corti europee - difesa
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Corte e.d.u. 14 settembre 2021, Brus c. Belgio
Corti europee - giusto processo
Un ex funzionario della Commissione europea, condannato dalla magistratura belga per violazione del segreto professionale e corruzione passiva, reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni, denuncia la lesione delle norma convenzionale sul diritto ad un processo equo, con particolare riferimento alla mancata assistenza difensiva (in conformità, peraltro, con la legge processuale belga in vigore all’epoca) nel corso delle udienze, degli interrogatori e degli altri atti investigativi compiuti durante il periodo di carcerazione preventiva patito e le successive indagini. In linea con quanto già affermato nell’ambito di orientamento consolidato nel tempo, la Corte riconosce la violazione denunciata dal ricorrente. Come puntualizzato dalla Grande Camera (Grande Camera, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio), il diritto alla assistenza legale al pari degli altri diritti contemplati dall’art. 6 § 3 Cedu non è fine a se stesso, ma intrinsecamente funzionale a contribuire alla equità del procedimento nel suo complesso; ne consegue che la verifica che li riguardi, va condotta non singolarmente e in modo isolato, ma alla luce degli sviluppi futuri del procedimento considerato nella sua interezza, valutando l’impatto che l’inosservanza degli stessi ha prodotto sulle garanzie difensive. Non solo, ma l’onere della prova in tal senso deve grava sullo Stato convenuto. In forza dei principi enucleati nel dictum richiamato, il Giudice di Strasburgo reputa che la presenza fisica del difensore assicurata nel dibattimento non ha comunque dispiegato valenza compensativa del mancato accesso al legale in sede preliminare, tanto più che alcune dichiarazioni rilasciate in assenza di quest’ultimo, erano state utilizzate ai fini dell’accertamento di colpevolezza. Tali rilievi oltre alla riscontrata assenza di ragioni imperative idonee giustificare il vulnus difensivo e di un avviso sufficientemente chiaro nei confronti dell’imputato sulla facoltà di rimanere in silenzio, fondano la valutazione di complessiva ingiustizia del procedimento celebrato davanti alla autorità giudiziaria nazionale.