<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/08/2021 - Ritocchi sui tempi del procedimento

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari

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di Marilena Colamussi

Risulta presentato in data 3 giugno 2021 (non ancora assegnato alla Commissione Giustizia) il disegno di legge ordinaria S. 2261, recante “Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento”, proposto dagli onorevoli Vitali ed altri.

Il comune denominatore è rappresentato dall’intento di contrastare l’irragionevole durata dei processi, nonché la disinvolta adozione delle misure cautelari, spesso fraintese come condanne anticipate.

Il d.d.l. S. 2261 prospetta significative modifiche riguardanti momenti nevralgici delle indagini preliminari, del giudizio immediato e della regolamentazione del dibattimento riconfigurando la natura giuridica dei termini processuali, la cui inottemperanza genera per la prima volta una nullità speciale, a regime assoluto.

Il primo correttivo proposto ha ad oggetto l’onere del pubblico ministero di iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro introducendo un termine di ventiquattro ore, a pena di nullità assoluta, che dovrebbe sostituire l’avverbio “immediatamente” al momento previsto dall’art. 335, comma 1, c.p.p.

La seconda novità incide sui termini di durata massima delle indagini preliminari e, in particolare, sull’art. 407, comma 3, c.p.p., laddove la sanzione dell’inutilizzabilità - attualmente circoscritta agli atti di indagini compiuti oltre la scadenza del termine fissato dalle legge, qualora il pubblico ministero non abbia assunto le proprie determinazioni - si trasforma in nullità assoluta, che in quanto tale travolge tutti gli atti processuali, se la pubblica accusa non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nei termini previsti dalla legge o prorogati dal giudice.

Quanto al giudizio immediato di natura custodiale, introdotto con la l. 24 luglio 2008, n. 125, si suggerisce un ulteriore abbattimento dei termini di instaurazione del processo, anticipando il controllo giurisdizionale sull’ipotesi accusatoria <<… entro sessanta giorni dall’esecuzione di una misura cautelare personale…>>, contro i centottanta giorni attualmente previsti dall’art. 453, comma 1-bis, c.p.p. limitatamente ai casi di custodia cautelare e fatta salva l’ipotesi in cui la richiesta possa pregiudicare gravemente le indagini.

La modifica proposta si estende, dunque, a qualsiasi misura cautelare; non contempla eccezione alcuna; e, per giunta, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale il pubblico ministero è tenuto a formulare la richiesta di giudizio immediato genera una nullità assoluta.  Vi è di più, sempre a pena di nullità assoluta si legge un’ulteriore sollecitazione a dichiarare aperto il dibattimento nei confronti dell’imputato, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio immediato da parte dell’organo dell’accusa.

L’ultima importante novità riguarda la disciplina della <<durata e prosecuzione del dibattimento>> che resta identica nei precetti di cui all’art. 477, commi 1 e 2, c.p.p., ma risulta implementata sul terreno delle garanzie, dal momento che la violazione dei termini di prosecuzione e/o sospensione del dibattimento, termini finora di natura ordinatoria (privi di qualsiasi sanzione processuale), si riqualificano quali disposizioni previste a pena di nullità assoluta (art. 477, comma 2-bis, c.p.p.).