Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/07/2021 - Corte e.d.u., 8 luglio 2021, Maestri e altri c. Italia

argomento: corti europee - imputato

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Il caso riguarda alcune persone, assolte in primo grado dall’accusa di associazione a delinquere e, poi, condannate a seguito dell’appello del pubblico ministero. I ricorrenti si dolevano davanti alla Suprema Corte del fatto che il giudice di seconde cure non avesse ascoltato i testimoni già sentiti in prima istanza al fine di rivalutarne la credibilità; la Cassazione rigettava la doglianza, atteso che i fatti erano stati ricostruiti allo stesso modo in entrambi i gradi del merito; osservava, poi, il Collegio che i ricorrenti avevano scelto di non comparire dinanzi alla corte d’appello e che, comunque, il loro diritto ad essere sentiti personalmente era stato garantito dalla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di parlare per ultimi.

Così ricostruiti i fatti, la Corte strasburghese era investita della censura sul piano dell’art. 6 Cedu.

I giudici europei disattendono le argomentazioni della Suprema Corte nostrana. Sotto un primo profilo, infatti, le spontanee dichiarazioni non bastano ad assicurare il diritto di parola dell’imputato: secondo l’ordinamento italiano, non sono un mezzo di prova, né il fatto di parlare “a ruota libera” in un contesto come quello in discorso garantisce che l’accusato scelga di riferire di circostanze sulle quali, nel giudizio precedente, è stato comunque assolto. Per altro verso – continuano i giudici alsaziani – l’esame delle parti – quindi, anche, dell’imputato – è un mezzo di prova; se lo si ritiene decisivo per riformare il precedente esito assolutorio, allora, va acquisito secondo le regole della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Questo deriva pianamente dai principi più volte espressi a livello europeo per garantire l’immediatezza processuale laddove il giudicante di grado ulteriore voglia rivedere il precedente proscioglimento.

Ancora, non basta che l’imputato sia ammesso a parlare per ultimo, né si può intendere la sua mancata presenza in aula come un segno della volontà di non difendersi. Questi due aspetti – afferma la Corte europea – non sono stati adeguatamente valorizzati dai giudici nostrani.

Dalle considerazioni appena sintetizzate deriva la condanna all’Italia per violazione dell’art. 6 Cedu.