argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 30 giugno 2021, n. 24953)Articoli Correlati: impugnazioni - inammissibilità - indirizzi di posta elettronica certificata
La violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati all’ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto tale sanzione è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, emesso ai sensi del precedente comma 4 della medesima disposizione, pubblicato il 9.11.2020 (e dunque solo in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nell’allegato 1 del citato provvedimento direttoriale).