argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 15 giugno 2021, n. 23328)Articoli Correlati: riesame misure cautelari personali - decorrenza del termine per la decisione
In tema di riesame, nell’ipotesi in cui siano proposte due istanze il termine per decidere di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p. decorre dall’ultima istanza presentata, attesa la necessità, secondo un principio di ragionevolezza ed al fine di evitare giudizi divergenti, di una valutazione globale e contestuale delle richieste medesime.