argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 10 giugno 2021, n. 23075)Articoli Correlati: rescissione del giudicato - modalità di deposito della richiesta - cancelleria della Corte di appello
É inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., in quanto il secondo comma dell’art. 629-bis c.p.p. prevede modalità tassative di presentazione dell’impugnazione straordinaria, sicché il deposito della richiesta deve essere effettuato nel termine di trenta giorni presso la cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.