argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
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In tema di sequestro probatorio, funzionalmente competente a provvedere sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate, presentata dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e nelle more della trasmissione degli atti al giudice per il dibattimento (art. 457 c.p.p.) o al giudice dell’abbreviato (art. 458 c.p.p.), è il giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio immediato ex art. 456 c.p.p. il quale deve decidere nel contraddittorio tra le parti, con le medesime modalità stabilite dall’art. 263, comma 5, c.p.p. in tema di opposizione, con l’ulteriore conseguenza che il relativo provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro, in applicazione dell’art. 127, comma 7, c.p.p. è ricorribile per cassazione.