argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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Nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall’art. 309, comma 8, c.p.p. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall’art. 127 c.p.p., caratterizzato da cadenze rigide e celeri, l’avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificata al solo difensore destinatario dell’avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell’ordinanza di riesame, hanno l’onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall’assistito o dal primo difensore.