Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/04/2021 - Sezioni Unite, 23 aprile 2021, n. 15498

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - cosa giudicata

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Quando la sentenza è pronunciata in assenza, il condannato, che intenda eccepire le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione, ex art. 670 c.p.p., formulando questioni sulla formazione del titolo esecutivo. Egli può proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta formulata dal condannato ex art. 670 c.p.p., per la dichiarazione di non esecutività della sentenza dovuta alla nullità della citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., come richiesta di rescissione del giudicato.