argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - imputato
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La causa di proscioglimento prevista dall’art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è applicabile nei confronti dell’imputato impossibilitato a partecipare al processo per ragioni attinenti alle sue condizioni di salute fisica e non mentale.