Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/01/2021 - Sezioni Unite, 27 gennaio 2021, n. 3423

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - cosa giudicata

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In caso di annullamento parziale della sentenza, ex art. 624 c.p.p., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad uno o più capi della sentenza che non sono in connessione essenziale con la parte attinta dall'annullamento; in tale caso, infatti, l'affermazione della penale responsabilità e la determinazione della pena principale hanno acquisito autorità di cosa giudicata e non possono essere modificate nel giudizio di rinvio. 
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, c.p.p., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.