argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - giudice (e provvedimenti)
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 17 dicembre 2020, n. 36250)Articoli Correlati: cause di astensione del giudice - ricusazione - valutazioni inerenti alla responsabilità
Qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale, abbia comunque espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell’indagato o imputato, egli non potrà poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, avendo l’obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1 lett. h), c.p.p. e, in difetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b, c.p.p.