Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/11/2020 - Corte e.d.u. 5 novembre 2020, Cwik c. Polonia

argomento: corti europee - prove

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Corte  e.d.u. 5 novembre 2020,  Cwik c. Polonia  

Corti europee  - prove

 

Determina l’iniquità del procedimento  l’utilizzo in chiave probatoria di dichiarazioni estorte con gravissime violenze fisiche e minacce  da parte di privati nei confronti di soggetto estraneo alla vicenda processuale (atti di ritorsione interni agli appartenenti allo stesso sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti).  Il diritto a non subire i maltrattamenti vietati dall’art. 3 Cedu, indipendentemente dalla qualifica pubblica o privata di chi li ponga in essere,   è un diritto assoluto, come tale non  suscettibile di bilanciamento con altri beni pur di valore primario, quali ad esempio la sicurezza nazionale  o l’interesse pubblico al perseguimento dei reati di maggiore allarme sociale (criminalità organizzata e terrorismo). Il carattere di assolutezza di tale diritto fondamentale implica che l’impiego di prove ottenute  mediante tortura o  pratiche inumane o degradanti  rende il procedimento automaticamente ingiusto, a nulla rilevando il valore e la decisività o meno delle prove medesime ai fini della condanna   e la circostanza che  i comportamenti lesivi della dignità  umana siano stati tenuti da soggetti privati in un contesto diverso da quello procedimentale.