argomento: corti europee - prove
» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 22 ottobre 2020, Bokhonko c. Georgia )Articoli Correlati: mancato accertamento da parte dei giudici nazionali delle denunciate modalità degradanti di svolgimento di una perqusizione personale - utilizzazione ai fini della decisione delle risultanze del mezzo di ricerca della prova - iniquità complessiva del procedimento
Corte e.d.u., 22 ottobre 2020, Bokhonko c. Georgia
Nel caso esaminato dalla significativa pronuncia in esame, un cittadino ucraino, arrestato e condannato in Georgia a ventitré anni di reclusione per possesso e trasporto illegale di sostanza stupefacente, lamenta di essere stato oggetto di trattamenti degradanti durante una perquisizione personale molto invasiva, eseguita in sede d‘arresto da numerosi agenti di polizia (art. 3 CEDU), i quali rinvenivano quasi un chilogrammo di metadone. I giudici di Strasburgo accertano che, nonostante la denuncia presentata dal ricorrente, l’autorità giudiziaria georgiana ometteva di indagare sulle accuse di maltrattamenti, come pure avrebbe dovuto secondo l’obbligo specifico previsto in tal senso dal diritto interno (Corte e.d.u., 9 ottobre 2012, Mikiashvili c. Georgia, § 54). La ritenuta violazione dell’art. 3 CEDU “soltanto” sotto il profilo procedurale, rappresenta comunque motivo sufficiente per indurre la Corte europea a ritenere irrimediabilmente pregiudicata l’equità complessiva del procedimento (art. 6, § 1, CEDU), a causa di un utilizzo illegittimo delle prove in quanto, presumibilmente, ottenute in spregio a uno dei diritti fondamentali e assoluti garantiti dalla Convenzione.