Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/10/2020 - Cass. trib. civ., 8 ottobre 2020, n. 21714

argomento: decisioni in contrasto - notificazioni e termini

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In tema di notificazione a mezzo posta, si è manifestato nella giurisprudenza civile un contrasto, rilevante anche per il procedimento penale, in ordine alla prova del perfezionamento della notifica. Secondo un primo orientamento, la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona  per il destinatario trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale: per la validità della notifica è dunque necessaria e sufficiente la prova della spedizione della raccomandata  e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass.,  30 gennaio 2019, n. 2638; Cass. 31 maggio 2018, n. 13833; Cass. 14 novembre 2017, n. 26945; Cass. 15 febbraio 2017, n. 4043). Al contrario, un opposto indirizzo giurisprudenziale, optando per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, afferma che il perfezionamento del procedimento notificatorio, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, debba essere provato attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, in quanto solo l'esame di questo avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. 22 giugno 2019, n. 16601; Cass. 5 marzo 2020, n. 6363).

La questione controversa, rimessa alle Sezioni Unite, risulta di particolare rilievo, stante l’ambito di operatività della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazioni di atti a mezzo posta, che include la generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale, ogni qual volta, per necessità o per scelta, l’ufficiale notificatore si avvalga del servizio postale