Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

01/08/2020 - Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 193

argomento: corte costituzionale

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Ordinamento penitenziario - Inserimento all'art. 4-bis, co. 1, l. n. 354 del 1975, richiamato dall'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., del reato di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12 d. lgsl. n. 286 del 1998 - Mancata previsione di una norma transitoria al fine di evitare l'applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione

 

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), «nella parte in cui, inserendo all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 richiamato dall’art. 656 comma 9, lett. a) c.p.p. il reato di cui all’art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non prevede una norma transitoria al fine di evitare l’applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena».