Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/07/2020 - Corte e.d.u. 21 luglio 2020, Velkov c. Bulgaria

argomento: corti europee

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Corte e.d.u., 21 luglio 2020, Velkov c. Bulgaria

Corte europee - ne bis in idem

Un cittadino di nazionalità bulgara ricorre a Strasburgo per la violazione dell’art. 4  prot. n. 7 Cedu,  in quanto condannato a due anni di reclusione per il reato di disturbo dell’ordine pubblico, nonostante avesse già subito per il medesimo fatto - insulti e disobbedienza alle forze dell’ordine durante una partita di calcio - una sanzione di quindici giorni di detenzione, decisa al termine di un procedimento amministrativo avviato in forza della legge sulla tutela dell’ordine pubblico nelle competizioni sportive.

 Il divieto convenzionale di bis in idem  opera a condizione che entrambi i procedimenti abbiano natura penale, riguardino gli stessi fatti e siano ripetuti; in conformità ai cosiddetti “criteri  Engel”  (Corte e.d.u., 8 giugno 1976,  Engel c. Paesi Bassi), secondo cui  il concetto di «accusa penale» - dotato di valenza autonoma rispetto al diritto degli Stati membri -  è legato al nomen iuris dell’illecito nel diritto interno,  alla natura della sanzione comminata  e al suo grado di severità, la Corte adita riconosce  carattere penale al procedimento amministrativo subito dal ricorrente. Infatti, nonostante la qualificazione giuridica attribuita dalla legge nazionale,  la scelta del giudice bulgaro di  irrogare la sanzione detentiva per il periodo massimo previsto dalla legge, insieme all'imposizione del divieto di partecipare alle competizioni sportive per due anni, rappresenta fattore sintomatico del perseguimento di un obiettivo punitivo. Di qui il riconoscimento anche nei riguardi  del procedimento amministrativo della capacità di spiegare efficacia preclusiva rispetto all’avvio di quello penale nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti contestati (Corte e.d.u., 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia).

In forza dei criteri che regolano la compatibilità dei  procedimenti misti  - penali e amministrativi -  con la garanzia sancita dall’art. 4 prot. n. 7 Cedu (Corte e.d.u., 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia),  il loro svolgimento è subordinato a condizioni specifiche, indicative dell’assenza di ripetizione di processi o sentenze. In particolare, lo Stato convenuto deve dare dimostrazione di un collegamento materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, cosicché essi possano combinarsi in un insieme coerente. Gli elementi determinanti il collegamento materiale sono: finalità complementari perseguite dai procedimenti misti che non solo in astratto, ma anche in concreto, devono riguardare aspetti diversi dell’atto pregiudizievole; duplicità del procedimento come conseguenza prevedibile della punibilità della stessa condotta; tentativo di evitare nel secondo procedimento la ripetizione della raccolta e della valutazione delle prove; considerazione nel procedimento conclusosi per ultimo, della sanzione comminata nel procedimento conclusosi per primo,  grazie a un meccanismo di compensazione volto a garantire la proporzionalità dell’importo complessivo delle sanzioni applicate. Quanto al collegamento temporale, non si richiede che i procedimenti siano simultanei,  ma solo che si svolgano in modo progressivo, senza intermezzi eccessivi tra l’uno e l’altro, sebbene  collocati in un meccanismo integrato con una componente separata di diritto amministrativo e penale (Corte e.d.u., 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia). 

Aderendo a tale impostazione,  i Giudici di Strasburgo ravvisano l’esistenza di un nesso temporale fra i due iter procedurali, che iniziavano contemporaneamente e terminati a distanza di due anni e quattro mesi l’uno dall’altro; opposta, invece. la valutazione relativa al nesso materiale. Il perseguimento del medesimo scopo nei due procedimenti, ovvero la punizione  del turbamento dell’ordine pubblico; l’assenza di coordinamento probatorio, in quanto le dichiarazioni degli stessi testimoni erano acquisite e valutate separatamente; il trattamento sanzionatorio complessivo – risultante  dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena – eccessivamente afflittivo per l’interessato in rapporto alla gravità dell’illecito, posto che la sanzione amministrativa non veniva presa in considerazione dal giudice penale né ai fini della commisurazione della pena, né ai fini della sua riduzione in ragione dei giorni di detenzione già scontati; sono elementi che escludono un collegamento materiale sufficientemente stretto impedendo ai procedimenti misti di configurare un meccanismo integrato di sanzioni di diritto interno idoneo a tutelare l’ordine pubblico nel corso di manifestazioni sportive. Per questi motivi, la Corte europea dichiara la violazione del divieto di un secondo giudizio de eadem re.