argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure di prevenzione e sicurezza
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Il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, attribuisce al Tribunale il potere di dare esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ovvero di revocarla a seconda dell’esito dell’accertamento della persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata; la modifica della misura può essere adottata, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011, solo durante la sua esecuzione e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo.