argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 16 giugno 2020, n. 18313)Articoli Correlati: oltre ogni ragionevole dubbio - giudizio di merito - giudizio di legittimità - valutazione delle prove - illogicità della motivazione
La regola di valutazione dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove sulla base delle allegazioni difensive; diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale.