argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 19 giugno 2020, n. 18711)Articoli Correlati: mandato di arresto europeo - richiesta di documentazione integrativa
In tema di mandato d’arresto europeo, la corte d’appello, nel caso in cui disponga di acquisire documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d’emissione ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005, è tenuta a verificare che l’inoltro della relativa richiesta venga eseguito con modalità tali da garantire che la stessa sia effettivamente pervenuta all’autorità giudiziaria straniera, non essendo sufficiente l’impiego di mezzi di comunicazione telematica che facciano solo presumere la ricezione di quella richiesta. In ogni caso, la mancata trasmissione della documentazione integrativa non determina in automatico il rigetto della richiesta formulata dallo Stato di emissione, atteso che la corte d’appello è tenuta a decidere “nel merito” sulla base della documentazione disponibile.