argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 4 giugno 2020, n. 16945)Articoli Correlati: detenzione domiciliare speciale - pericolo di recidiva - reinserimento sociale
In tema di detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (art. 47 quinquies o.p.), il giudice per applicare il beneficio, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali e avere escluso il concreto pericolo di recidiva, deve verificare la possibilità, per la condannata, sia di un suo reinserimento sociale, sia di un effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti della prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggio ambito applicativo della misura alternativa in questione.