Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/05/2020 - Cass., sez. VI, 26 maggio 2020, n. 15924

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Fin tanto che l’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo non sia sospesa, ai sensi dell’art. 7, par. 2, T.U.E, nei confronti dello Stato membro che abbia in modo grave e persistente violato i principi fondamentali sanciti dall’art. 2 T.U.E. (il che necessita di una decisione del Consiglio dell’U.E), la possibilità del rifiuto della consegna va riconosciuta soltanto “in circostanze eccezionali” in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione accerti, in esito ad una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo corra, a seguito della sua consegna all’autorità giudiziaria emittente, un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali.