Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/05/2020 - Corte e.d.u. 28 maggio 2020, Farzaliyev c. Azerbaijan

argomento: corti europee

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Vìola l’art. 6, comma 2,  Cedu  l’autorità nazionale che pronunci  una decisione che, pur in assenza di una giudizio formale,   rifletta comunque una inequivocabile opinione di colpevolezza nei confronti dell’imputato che non sia stato precedentemente ritenuto colpevole e non abbia potuto esercitare i propri diritti di difesa. Nella vicenda  esaminata, un cittadino azero,  mai accusato in via formale, veniva a conoscenza dell’inchiesta penale a suo carico e della successiva archiviazione per scadenza del termine di prescrizione, solo dopo la presentazione dell’azione civile a cura della procura che aveva indagato. I giudici di Strasburgo reputano violato il diritto alla presunzione di innocenza, in quanto la condanna al risarcimento del giudice civile aveva ritenuto il ricorrente colpevole della commissione del reato di appropriazione indebita; secondo costante insegnamento, infatti,  l’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 6 Cedu non si limita ai procedimenti penali pendenti, ma opera anche rispetto alle decisioni giudiziarie adottate dopo la conclusione dei procedimenti stessi, sia in via di sospensione che di assoluzione. Tali decisioni successive ricadranno nell’orbita della disposizione richiamata, ogni volta in cui, in virtù del diritto interno, siano collegate al procedimento penale, in quanto costituiscano conseguenza e necessaria  concomitanza della conclusione di un procedimento penale o di un suo diretto seguito. Nel caso trattato, risultando l’accertamento di tipo civilistico indissolubilmente collegato alla indagine penale interrotta, la Corte ritiene che l’esito conseguito in sede penale  non sia stato rispettato, con  evidente pregiudizio per le garanzie processuali  tutelate dalla norma convenzionale denunciata.