argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 25 maggio 2020, n. 15776)Articoli Correlati: confisca diretta o per equivalente - procedure concorsuali - terzi in buona fede
La confisca diretta o per equivalente prevale su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Tuttavia, non potendo essere sottoposti alla misura ablatoria i beni appartenenti a terzi in buona fede, è necessario circoscrivere l’entità del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, e tanto soprattutto laddove l’attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro.