argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 8 maggio 2020, n. 14161)Articoli Correlati: revoca della sentenza - scriminante - legittima difesa
L’art. 673 c.p.p. prendendo in considerazione, quale causa di revoca della sentenza, solo l’abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, non opera con riferimento alle modifiche apportate dalla l. 36 del 2019 alla scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.). Tuttavia, nell’ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa, deve applicarsi, il disposto dell’art. 2, comma 2, c.p.