Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/05/2020 - Sezioni Unite, 30 aprile 2020, n. 13539

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni

» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 30 aprile 2020, n. 13539) scarica file

Articoli Correlati: prescrizione - reato di lottizzazione abusiva - confisca - annullamento con rinvio - condizioni

Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:
la confisca di cui all’ art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Una volta intervenuta la causa di estinzione del reato, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.
In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.