<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/03/2020 - Corte e.d.u., 19 marzo 2020, Tessuto e Parziale c. Italia

argomento: corti europee

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I Giudici di Strasburgo si pronunciano sul ricorso presentato da due nostri connazionali in qualità, rispettivamente, di zio e cugina di un detenuto, deceduto nel carcere di Venezia dopo avere volontariamente inalato il gas fornito per cucinare; i ricorrenti denunciano il mancato rispetto dell’art. 2 Cedu, con riferimento agli aspetti sia sostanziali che procedurali, la cui osservanza incombe sulle autorità nazionali  ai fini di un’efficace tutela del diritto alla vita.

Preliminarmente, viene esclusa la legittimazione ad agire in giudizio della cugina del soggetto deceduto, e il relativo ricorso dichiarato irricevibile,  in quanto il rapporto di parentela intercorrente tra cugini non rileva ai fini dell’automatico riconoscimento dello status di vittima, ai sensi dell’art. 34 Cedu; né il mero intervento della ricorrente, nel procedimento interno,  in qualità  di parte civile, rappresenta circostanza sufficiente a dimostrare per ciò solo  una stretta relazione tra i due, idonea, come tale,  a legittimare l’acquisizione dello statuto di vittima

La Corte esclude altresì l’asserita violazione dell’art. 2 Cedu: sotto il profilo sostanziale, per il mancato accertamento della consapevolezza in capo alle autorità carcerarie, della esistenza di un rischio reale e immediato di atti autolesionistici da parte del detenuto, data la sua storia clinica di patologica dipendenza   da alcolici e  stupefacenti,   e della mancata adozione, in caso affermativo, di tutte le misure idonee a prevenire tale rischio. Quanto, poi, all’obbligo procedimentale di condurre un’indagine «ufficiale ed effettiva», non emergono, secondo i Giudici, carenze  investigative da parte degli inquirenti italiani che, al contrario, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali del fatto, oltre ad aver raccolto una ingente quantità di elementi probatori che pur rallentando la fase finale del procedimento, non ha comunque compromesso l’efficacia dell’attività d’indagine complessivamente considerata.