Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/03/2020 - Corte cost., sent. 12 marzo 2020, n. 50

argomento: corte costituzionale

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Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Esclusione reati ex art. 4-bis ordin. penit. – Non fondatezza

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la detenzione domiciliare per l’espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati, esclude l’applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit.