Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/01/2020 - Corte e.d.u., 28 gennaio 2020, AP c. Slovacchia

argomento: corti europee

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Un cittadino slovacco si rivolge alla Corte perché malmenato dalla polizia in occasione del suo arresto, avvenuto quando era  minorenne; come emerso dal tipo di  lesioni  refertate dai medici ed ammesso dallo stesso agente che aveva eseguito l’arresto, il minore era stato colpito con uno schiaffo sulla faccia, dato  per avere la meglio su di lui e farlo entrare nell’auto della polizia. Il ricorrente, di etnia rom, aggiunge che alla base del maltrattamento subito e della lacunosità delle indagini effettuate dalle autorità locali, vi era un atteggiamento fortemente discriminatorio nei suoi confronti, legato a  motivi razziali, nel più generale quadro di stigmatizzazione e pesante discriminazione dei rom presente nel Paese slovacco, registrato sia dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, sia dal Comitato  delle Nazioni Unite per la eliminazione della discriminazione razziale.  Riguardo al primo aspetto, la decisione in esame riprende quanto già sostenuto precedentemente  più volte, ribadendo la particolare condizione di vulnerabilità che si determina in chi, per di più minorenne, sia a qualunque titolo privato della libertà personale. In ragione di tale condizione, cui segue a carico delle autorità preposte alla custodia, un dovere di protezione di quanti vi sono sottoposti, scatta una presunzione relativa, sicché qualunque ricorso alla forza per mano delle forze dell’ordine non strettamente necessario e proporzionato alla resistenza opposta dal soggetto,  si risolve in una lesione della dignità umana  riconducibile all’art. 3 Cedu. A configurare una simile lesione è sufficiente - si legge in sentenza - anche un “semplice” schiaffo che, soprattutto, se dato su una parte del corpo come il viso, può essere percepito come particolarmente umiliante e, dunque, degradante da chi lo riceve, anche in assenza di terzi estranei che abbiano assistito alla scena. In assenza di prove prodotte dal governo slovacco sulla necessità e proporzionalità della entità  della forza fisica usata contro il ricorrente, la Corte di Strasburgo dichiara la violazione della norma convenzionale non soltanto sotto il profilo sostanziale, ma anche per l’aspetto procedimentale avendo accertato  la inefficacia e carenza delle indagini, svolte in modo intempestivo e scarsamente approfondito. Nonostante la preoccupante realtà del Paese descritta dagli organismi internazionali e il pregiudizio sistemico della polizia denunciato dal Centro europeo per i diritti dei rom,  nel caso deciso, tuttavia, a parere dei giudici,   le circostanze della vicenda e gli elementi portati dal ricorrente esoneravano la polizia dall’obbligo di indagare di propria iniziativa sull’eventuale intento discriminatorio perseguito dagli ufficiali coinvolti.