Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

03/12/2019 - Corte e.d.u., 3 dicembre 2019, Kirdök e a. c. Turchia

argomento: corti europee - difesa e difensori

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Articoli Correlati: interferenza non necessaria perché non proporzionale - perquisizione nello studio del difensore - sequestro di documenti informatici coperti da segreto professionale - rifiuto di restituzione da parte della autorità giudiziaria

I ricorrenti sono tre avvocati del foro di Istanbul che denunciano alla Corte  la lesione del loro diritto al domicilio e alla corrispondenza leso dalla autorità giudiziaria, per aver eseguito presso lo studio legale associato del quale sono titolari, una perquisizione con conseguente sequestro di tutti i file memorizzati nel disco rigido del computer e  relativa chiave USB, in uso nello studio medesimo. Lo svolgimento di tali attività avveniva nell’ambito di un procedimento penale che vedeva indagati, tuttavia,  non i ricorrenti, ma altro  e diverso professionista - poi rinviato a giudizio per reati di terrorismo - il quale aveva saltuariamente condiviso con i primi lo studio e i relativi strumenti di lavoro, tra cui quelli informatici.  I giudici ravvisano la  violazione dell’invocato art. 8 Cedu. Il mezzo di prova “sequestro” effettuato nello studio del difensore, potenzialmente idoneo a comprometterne le garanzie di libertà,  violare la riservatezza della corrispondenza con l’assistito e, più in generale, il segreto professionale previsto a tutela del rapporto fiduciario con il cliente, può ben configurare quella interferenza con i diritti fondamentali che il secondo comma della disposizione richiamata subordina alla presenza di determinate condizioni formali e sostanziali. In particolare, l’interferenza deve essere prevista dalla legge;  perseguire una o più finalità  legittime;  essere  necessaria al loro raggiungimento compatibilmente con il modello di società democratica e risultare improntata ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e giusto equilibrio cui è ispirato l’intero sistema convenzionale. Atti di indagine come quelli per i quali è stato chiamato in causa lo Stato turco,  presentano un profilo altamente intrusivo, pertanto il loro compimento esige speciali garanzie procedimentali stabilite da una disciplina chiara e precisa delle relative modalità di adozione ed esecuzione. Impongono, altresì, un controllo rigoroso e adeguate misure contro il rischio di abusi e arbitri. Non solo, ma quando l’oggetto del sequestro si identifichi  con documenti coperti dal segreto, allora il giudice è tenuto ad effettuare, in concreto, una controllo di proporzionalità con il fine del mezzo di ricerca della prova, a seguito del quale può, eventualmente, disporre la restituzione della res sequestrata.

Ciò premesso, la Corte rileva che i dati informatici sequestrati presso i difensori e protetti da segreto, non vennero  né restituiti né distrutti dalla autorità giudiziaria,  nonostante le richieste dei ricorrenti e contrariamente a quanto prevede la  legge turca che impone al giudice - senza, tuttavia, sanzionare il mancato assolvimento dell’obbligo - di provvedere alla  rapida restituzione quando l’avvocato opponga il segreto professionale. Nel caso trattato, invece, la Corte d’Assise  liquidava l’istanza difensiva genericamente richiamando la legittimità delle modalità esecutive della perquisizione, ma omettendo qualsivoglia rilievo circa la contestata lesione del segreto professionale e del carattere riservato di quanto sequestrato. Queste le ragioni che conducono alla conclusione per cui le interferenze con i diritti dei ricorrenti per quanto volte al perseguimento di obiettivi legittimi – accertamento della verità,  repressione dei reati e  tutela dell’ordine pubblico - non risultando ad essi proporzionati,  non appaiono conformi ai criteri di necessità e compatibilità  con il modello di società  democratica, cui la Convenzione subordina la limitazione del diritto contemplato dall’art. 8 Cedu.