Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/01/2020 - Cass., sez. V, 9 dicembre 2019, n. 49820

argomento: decisioni in contrasto - notificazioni e termini

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La sentenza in esame rimette alle Sezioni Unite la questione sorta in relazione allo spettro delle "ricerche" dell'accusato indispensabili per l'emissione del decreto di irreperibilità, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare, ove disponibile, il numero dell'utenza di telefonia mobile del destinatario della notifica. Secondo un primo orientamento la mancata utilizzazione nelle ricerche dell’imputato del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell'autorità competente,  non rende illegittimo il decreto di irreperibilità, in quanto l'utenza cellulare è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona o ad un luogo  (Cass. sez. II, 29 aprile 2011, n. 3233;  Cass. sez. II,  16 gennaio 2015, n. 2886 ). Al contrario un diverso indirizzo giurisprudenziale afferma l’illegittimità del decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell'autorità competente (Cass. sez. I, 13 gennaio 2010, 1, n. 5476), poiché tale omissione, rendendo le ricerche incomplete, viola il principio di effettività della ricerca, sotteso alle previsioni contenute nell'art. 159 c.p.p. (Cass. sez. IV, 24 settembre 2014,  n. 47746).