Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/01/2020 - Cass., sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 131

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali

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La sospensione del procedimento con messa alla prova si applica – una sola volta – non solo ai reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni sola o congiunta con pena pecuniaria, ma anche ai delitti indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p.. Ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale.