Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/07/2019 - Corte di giustizia dell'Unione europea, 29 luglio 2019 (Causa C-38/18 - Gambino; Hyka)

argomento: corti europee - parti private e persona offesa

» visualizza: il documento (Corte di giustizia dell'Unione europea, 29 luglio 2019 (Causa C-38/18 - Gambino; Hyka)) scarica file

Articoli Correlati: Principio di immediatezza - Vittima del reato - Mutamento del collegio giudicante

La decisione in nota verte sul principio di immediatezza ed, in particolare, sulla tutela del dichiarante che sia anche persona offesa nel caso di mutamento del collegio giudicante. Se ne riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: "gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima". S'aggiunga, ovviamente, che, in caso di nuova audizione, è compito del nuovo giudice verificare che la vittima non presenti esigenze specifiche in materia di protezione nel contesto del procedimento penale (§58 della pronuncia) e/o accertare se vi siano situazioni particolari che possano condurre a non sentire nuovamente la persona offesa (§56).