Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La nuova normativa sulla violenza di genere B) Profili processuali (di Giada Pacifico, Dottoranda di ricerca in Diritti e sostenibilità – Università degli Studi del Salento)


Seguendo un ininterrotto filo di Arianna, il legislatore torna nel labirinto della violenza domestica e di genere, intrecciando novelle e modifiche normative che attraversano ogni sentiero del processo penale. All’interprete l’ar­duo compito di orientarsi.

The new Law on gender-based violence B) Procedural profiles

Following Ariadne’s uninterrupted thread, the legislator returns to the labyrinth of domestic and gender violence, weaving together news and regulatory changes that cross every path of criminal proceedings. The interpreter has the arduous task of orienting himself.

 
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le nuove disposizioni: l’estensione dell’ammonimento del questore e il potenziamento delle misure di prevenzione - 3. La disciplina cautelare e precautelare - 4. Ulteriori misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - 5. Questioni procedurali - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne [1] e all’indomani dell’ennesimo femminicidio [2], la l. 24 novembre 2023, n. 168 (c.d. “Riforma Roccella”) [3], mantenendo la rotta sapientemente tracciata sul carteggio sovranazionale [4], detta nuove disposizioni volte al contrasto del fenomeno, tanto radicato quanto ormai endemico, della violenza domestica e di genere [5]. Duplice la meta: elevare gli standard di tutela della vittima di reati violenti e consentire una preventiva e tempestiva gestione dei rischi di letalità e recidiva. Questo stesso itinerario, in verità, è stato più volte seguito dal legislatore italiano, il quale, sollecitato “dall’alto” [6] e allarmato dalla cadenzata consumazione di delitti di genere, ha prestato una crescente attenzione a quei soggetti – in particolare, donne e minori – senz’altro esposti, con maggiore frequenza, alle aggressioni abitualmente consumate in ambito familiare e affettivo. L’evoluzione normativa in materia ha preso le mosse dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. con modif. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) – recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori – che, oltre ad aver introdotto l’inedita fattispecie dello stalking, ha abbozzato un primo quadro di tutele processuali a favore della persona offesa dai reati gender-based [7]: assumono rilievo, in questa prospettiva, l’estensione dall’arresto obbligatorio anche ai casi di violenza sessuale – con eccezione delle ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p. – e violenza sessuale di gruppo [8], l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’incidente probatorio [9] e delle particolari modalità di assunzione della prova [10], nonché l’introduzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p. [11] e degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 282-quater c.p.p. [12]. Ma è con il con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. con modif. dalla l. 15 [continua ..]


2. Le nuove disposizioni: l’estensione dell’ammonimento del questore e il potenziamento delle misure di prevenzione

Introdotto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 inizialmente con riferimento ai soli atti persecutori, l’ammoni­mento del questore è una misura preventiva, di carattere amministrativo [25], idonea a realizzare, in via d’urgenza, un’immediata e anticipata tutela della persona offesa, dissuadendo dalla commissione del reato o dalla realizzazione di ulteriori condotte ancor più minacciose, moleste o violente [26]. La misura si sostanzia in una inedita ipotesi di diffida ante causam che, collocandosi in un momento antecedente alla presentazione della querela, consente all’autorità di pubblica sicurezza di intervenire, su richiesta della vittima, prima dell’innesco del congegno processuale [27], superandone gli ontologici limiti strutturali. La complessità, rigidità ed eccessiva durata del processo, infatti, spesso impediscono la tutela, tempestiva ed efficace, della parte debole del conflitto relazionale, frequentemente esposta, nelle more del procedimento, a ben più gravi forme di violenza. Inoltre, non essendo richiesto alla vittima di rappresentare una situazione già integrante gli estremi della fattispecie delittuosa, l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire anche quando le condotte intrusive non abbiano raggiunto quel livello di reiterazione minimo affinché possa configurarsi la campagna persecutoria e avviarsi il procedimento penale. Infine, le diverse conseguenze che derivano dall’ammonimento amministrativo e dal procedimento penale giustificano una differente intensità dell’attività di accertamento richiesta nei due casi: ai fini dell’ammonimento, non è necessario il raggiungimento della prova del reato, ma è richiesta la sussistenza di elementi dai quali desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento anomalo, minaccioso o molesto, atto ad ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura o passibile di degenerazione in successive e ulteriori condotte criminose [28]. Ricevuta la richiesta, il questore compie l’istruttoria, attenendosi ai criteri fissati dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009 e, più in generale, dalla l. 7 agosto 1990, n. 241: deve, quindi, valutare la presunta pericolosità sociale dell’agente alla luce dei fatti narrati dalla persona offesa, [continua ..]


3. La disciplina cautelare e precautelare

Affrancatosi dalla logica atomistica che ha ispirato le precedenti riforme, il legislatore del 2023, mosso dall’apprezzabile intento di consolidare e velocizzare l’apparato cautelare, ha dettato una compiuta disciplina in materia, anzitutto introducendo l’art. 362-bis c.p.p., rubricato «Misure urgenti di protezione della persona offesa». La norma impone al pubblico ministero, nei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere [40], di verificare, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari: in caso di valutazione con esito positivo, l’organo inquirente richiederà il provvedimento restrittivo e, su tale richiesta, il giudice provvederà entro il termine di venti giorni dal deposito della stessa presso la cancelleria; nell’ipotesi contraria, il pubblico ministero proseguirà nelle indagini preliminari. Il legislatore, quindi, fa ammenda e, recepito il monito solennemente lanciato dalle condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, circoscrive al minimo eventuali zone temporali “franche”, tracciando, anche sulla carreggiata cautelare, quella “corsia preferenziale” già introdotta dalla legge “Codice rosso” per la tempestiva gestione investigativa dei reati passibili di progressioni criminose quasi scontate [41]. La proiezione, tuttavia, trasla sul piano cautelare anche le pecche della legge del 2019: come allora, infatti, i nuovi termini, pur stringenti, hanno natura meramente ordinatoria e, poiché non presidiati da un adeguato sistema sanzionatorio, rischiano di rimanere “lettera morta”, potendo la loro inosservanza rilevare, al più, sul versante disciplinare. La mossa, quindi, risulta poco coraggiosa e il legislatore, forse perché consapevole delle difficoltà organizzative esistenti soprattutto nelle grandi procure, ha perso l’occasione per aggiustare il tiro della precedente riforma. Un timido correttivo è introdotto dall’art. 8 che, inserendo il comma 1-bis nell’art. 127 norme att. c.p.p., delinea un embrionale meccanismo di controllo, gravando il procuratore generale presso la corte di appello del compito di acquisire ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul [continua ..]


4. Ulteriori misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Riformata la disciplina cautelare, la legge del 2023 conclude la sua opera di restauro con interventi puntuali su istituti eterogeni: sospensione condizionale della pena; indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti; provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto. Consapevole dell’elevato rischio di recidiva connesso a tali forme di violenza, il legislatore ha riscritto l’art. 165, comma 5, c.p., allargando il catalogo delle prescrizioni imponibili e subordinando, nei casi di condanne per i reati menzionati [63], la sospensione condizionale della pena alla frequenza – con cadenza almeno bisettimanale – e al superamento, con esito favorevole, di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero degli autori dei medesimi reati [64]. La nuova disposizione, per come formulata [65], non ammette eccezioni, sicché, per effetto dell’equi­parazione operata dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. [66], trova applicazione anche in sede di “patteggiamento”: conseguentemente, qualora l’autore dei reati menzionati subordini l’istanza di accesso al rito alternativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, determinatosi in ordine all’accoglimento della richiesta, deve imporre, anche in difetto della relativa pattuizione, l’obbligo di cui all’art. 165, comma 5, c.p.p., trattandosi di un contenuto estraneo – per espressa volontà legislativa – alla struttura negoziale del rito [67]. La nuova disposizione disciplina anche l’ipotesi in cui la concessione del beneficio intervenga durante l’esecuzione di una misura cautelare che, a norma dell’art. 300, comma 3, c.p.p., si estingue automaticamente: in questo caso, il provvedimento che dichiara la perdita di efficacia della misura deve essere immediatamente comunicato, a cura della cancelleria e anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente, affinché questa, sulla base di eventuali ulteriori elementi di fatto [68], valuti se proporre l’applicazione di una delle misure preventive previste dall’art. 4 d.lgs n. 159/2011 [69]. Si attiva, a questo punto, il celere procedimento di prevenzione: sulla proposta dell’autorità di pubblica [continua ..]


5. Questioni procedurali

L’effettività̀ degli innovativi meccanismi di tutela introdotti dalla riforma è assicurata, infine, da un corredo di interventi volti a incrementare la tempestività e l’efficienza della risposta giudiziaria ad un fenomeno criminoso spesso declassato a mera conflittualità tra partner. La maggiore celerità è garantita dall’art. 3 della legge di riforma: la norma, al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi per reati gender-based, estende l’operatività dell’art. 132-bis norme att. c.p.p. anche ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), lesioni personali aggravate (art. 582, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1, e 577, commi 1, n. 1 e 2, c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), “revenge porn” (art. 612-ter c.p.) e stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613, comma 3, c.p.p.). Protese alla maggiore funzionalità del sistema giudiziario sono, invece, le disposizioni relative alle attribuzioni del procuratore della Repubblica e alle iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e domestica. Peculiare rilievo assume, anzitutto, il ritocco dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 [74], che riconosce al procuratore della Repubblica la facoltà di delegare a uno o più procuratori aggiunti – ma anche a uno o più sostituti procuratori dell’ufficio – la cura di specifici settori di affari, tenuto conto dell’omogeneità dei procedimenti e degli ambiti di attività che necessitano di uniforme indirizzo; per gli affari in materia di violenza domestica e di genere, la specifica individuazione del procuratore delegato alla trattazione del caso deve avvenire sempre. Incalzato su più fronti [75], il legislatore, quindi, punta finalmente sulla specializzazione degli organi processuali, partendo proprio dal pubblico ministero, al fine di favorire lo sviluppo di efficaci prassi investigative, nonché il consolidamento di [continua ..]


6. Considerazioni conclusive

Per quanto una valutazione della riforma non potrà che fondarsi sull’analisi della futura prassi applicativa, il complessivo impianto della l. n. 168/2023, confermando l’impegno legislativo nel contrasto alla violenza domestica e di genere, è certamente meritevole di un – seppur prematuro e sommario – giudizio positivo. Se già gli interventi relativi alle misure di prevenzione segnano un primo passo verso l’anticipazione delle soglie di tutela a favore delle vittime di reati violenti, è, in verità, la nuova disciplina cautelare e precautelare a strutturare un originale impianto, celere e compatto, funzionale a garantire tempestivo sostegno a quei soggetti frequentemente esposti, soprattutto nelle prima fasi procedimentali, all’irrefre­nabile aggravamento delle condotte criminose di cui sono vittime. Altrettanto lodevole è l’attenzione legislativa alla necessaria specializzazione dei pubblici ministeri, i quali, prima degli altri, aprono le porte del sistema giudiziario a persone offese che vivono particolari situazioni di sofferenza e disagio. Sennonché, le ambizioni del legislatore non potranno mai conciliarsi con l’invarianza finanziaria imposta dall’art. 19 della riforma che, richiedendo la massima resa con il minimo sforzo, non stanzia alcuna risorsa – umana, strumentale e finanziaria – aggiuntiva rispetto a quelle già disponibili. Forse offuscato dall’onda emozionale generata dalle recenti e drammatiche vicende mediatiche, il legislatore ha modellato l’ennesima riforma “a costo zero”: ci si chiede, allora, come sarà possibile mettere in moto le nuove macchine – preventive, cautelari e formative – senza gravare ulteriormente sui bilanci dello Stato.  


NOTE
Fascicolo 3 - 2024