Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Luci ed ombre in una recente decisione della Corte di cassazione in materia di reclamo di cui all'art. 69-bis ord. penit. (di Leonardo Nullo, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università degli Studi di Perugia)


La Corte di cassazione ha ribadito che l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni sempre notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni. Si consente così all’interessato di beneficiare della difesa tecnica in un momento di particolare importanza dell’esecuzione della pena, in cui in gioco vi è possibilità per il detenuto di vedersi ridotto il periodo temporale da espiare in carcere. La soluzione proposta non è comunque del tutto esente da profili di criticità.

Lights and shadows in a recent decision of the Court of Cassation regarding complaints pursuant to art. 69-bis ord. penit.

The Court of Cassation reiterated that the order deciding on the request for granting early release must in any case be notified to the lawyer of the convicted person, if necessary appointed ex officio, who is entitled to lodge a complaint, as an instrument subject to discipline of appeals. The prisoner can therefore be assisted by the defender in order to have the time period to be served in prison reduced. However, the proposed solution is not entirely free from critical aspects.

Liberazione anticipata: l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della misura deve essere sempre notificata al difensore del condannato MASSIMA: L’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere sempre notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni. PROVVEDIMENTO: (Omissis). Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di (Omissis) dichiarava l’inammissibilità del reclamo avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di (Omissis) che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata da (Omissis) sul presupposto del mancato tempestivo deposito dei motivi a sostegno dell’impugnazione, stante la tardività della memoria difensiva pervenuta al Collegio il 12 dicembre 2022. 2. Avverso l’ordinanza indicata (Omissis) ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. (Omissis) denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 69 bis legge 354 del 1975. 2.1. L’ordinanza di rigetto emessa dal Magistrato di Sorveglianza di (Omissis) era stata notificata al solo detenuto e non anche al suo difensore, in violazione dell’art. 69 bis legge 354 del 1975; in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12581 del 1° aprile 2021, la memoria presentata dal difensore del detenuto doveva essere considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore e non poteva essere ritenuta tardiva perché, in assenza di notificazione del provvedimento oggetto di reclamo al difensore stesso, per quest’ultimo il termine per la presentazione del reclamo non poteva dirsi decorso. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Romano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento. Va infatti data continuità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736-01), secondo cui “l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni”. 2. Nel caso che ci occupa, stante l’omessa notifica dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza anche al difensore del condannato, il termine previsto dall’art. 69-bis, comma 3, Ord. Pen., per [continua..]

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SOMMARIO:

1. La decisione - 2. Il caso concreto: l’orientamento che non ritiene necessario l’intervento del difensore - 3. La ricostruzione offerta dalle sezioni unite - 4. Il problema della necessaria indicazione dei motivi - 5. Osservazioni conclusive - NOTE


1. La decisione

La sentenza che si annota ha stabilito che l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere sempre notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni. Sembrano così aver trovato accoglimento le indicazioni di segno estensivo offerte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, intervenendo di recente proprio sulla questione, ha affermato la natura di mezzo di impugnazione del reclamo di cui all’art. 69-bis ord. penit. [1]. Di conseguenza, in mancanza di notificazione del provvedimento oggetto di reclamo al difensore, per quest’ultimo il termine ai fini della presentazione del reclamo stesso non può dirsi decorso [2]. Seppur in linea di massima tale impostazione teorica deve ritenersi condivisibile, l’orientamento che accorda natura impugnatoria al reclamo in materia di liberazione anticipata, se accolto integralmente, non appare in grado di garantire un’adeguata tutela del diritto di difesa dell’interessato. Invero, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, l’applicazione di tutti i principi generali che regolano la materia delle impugnazioni non si concilia del tutto con le peculiarità dei procedimenti di concessione di misure premiali che caratterizzano la fase di esecuzione della pena. Nel dettaglio, particolarmente problematica appare la richiesta di condizionare l’ammissibilità del reclamo alla puntuale indicazione dei motivi sulla base degli artt. 581 e 591 c.p.p., i quali, regolando tutte le impugnazioni, secondo la prospettiva tracciata dalla Corte di cassazione dovrebbero trovare applicazione anche per il mezzo di doglianza regolato dall’art. 69-bis, comma 3, ord. penit.


2. Il caso concreto: l’orientamento che non ritiene necessario l’intervento del difensore

Prima di concentrare l’attenzione sulla ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite, alla quale la sentenza in commento ha rivolto un veloce ma decisivo richiamo, nonché sulle relative ricadute applicative, è necessario riepilogare le vicende fattuali che hanno condotto ad un nuovo intervento dei giudici di legittimità in materia. In sintesi, nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo avverso la decisione con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata da un detenuto proprio sul presupposto del mancato tempestivo deposito della memoria difensiva, pervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza all’interes­sato. Il condannato, per mezzo del proprio difensore, ha quindi effettuato ricorso contro tale decisione denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 69-bis ord. penit. In particolare, nel ricorso è stato posto in rilievo come l’ordinanza di rigetto emessa dal magistrato di sorveglianza fosse stata notificata soltanto al detenuto e non anche al suo difensore, in violazione dell’art. 69-bis ord. penit. A parere della difesa avrebbero invece dovuto trovare applicazione i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12581 del 25 febbraio 2021, secondo cui la memoria presentata dal difensore del detenuto deve essere considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore e pertanto non può essere ritenuta tardiva perché, in assenza di notificazione del provvedimento oggetto di reclamo al difensore stesso, per quest’ultimo il termine per la presentazione del reclamo non può dirsi decorso. È il caso di ricordare che la disciplina procedimentale relativa alla concessione della liberazione anticipata ha subìto rilevanti modificazioni per effetto della l. 19 dicembre 2002, n. 277 che, tra l’altro, al­l’art. 1, comma 2, ha introdotto l’art. 69-bis ord. penit. Nell’assetto precedente veniva prevista una procedura che si svolgeva interamente davanti al tribunale di sorveglianza. Per effetto di questo intervento legislativo, invece, è stato introdotto un procedimento a due fasi e a contraddittorio eventuale e [continua ..]


3. La ricostruzione offerta dalle sezioni unite

Come anticipato, nell’economia della decisione adottata dalla sentenza in commento riveste un carattere centrale il richiamo alla sentenza n. 12581/2021 [4] con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che nel procedimento che si attiva ex art. 69-bis ord. penit. deve essere coinvolto anche il difensore dell’interessato, il quale va messo nelle effettive condizioni di attivare un controllo sul provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza di liberazione anticipata. Il percorso argomentativo che ha condotto a tale conclusione può essere riassunto nei termini che seguono. Dopo aver dato conto di un primo filone interpretativo che nega la necessità di un intervento del difensore nel procedimento che decide sull’istanza di liberazione anticipata ai sensi dell’art. 69-bis ord. penit., la S.C. ha prospettato la presenza di un secondo orientamento. Quest’ultimo, muovendo da un presupposto ritenuto pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che il reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza ha natura di mezzo di impugnazione, propende per la necessità di assicurare la piena garanzia del diritto di difesa nel procedimento in oggetto. Ne deriva che l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di liberazione anticipata deve essere comunicata e notificata, a fronte del richiamo operato dall’art. 69-bis, comma 1, ord. penit., ai soggetti indicati dall’art. 127 c.p.p., e quindi non soltanto all’interessato e al pubblico ministero, ma anche al difensore, eventualmente nominato d’ufficio. Una volta prospettato il contrasto interpretativo tra i due orientamenti di cui si è dato conto, la S.C. ha statuito che argomenti esegetici, sia letterali che di sistema, depongono a favore della necessità della notifica dell’ordinanza che respinge la richiesta di liberazione anticipata anche al difensore dell’interes­sato. Quanto agli argomenti letterali, è stato posto in evidenza che a norma dell’art. 69-bis, comma 1, ord. penit., l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha deciso sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’art. 127 c.p.p. Tale disposizione stabilisce a sua volta che i [continua ..]


4. Il problema della necessaria indicazione dei motivi

L’impostazione teorica che riconduce il reclamo in materia di liberazione anticipata ai mezzi di impugnazione non appare priva di qualche profilo di criticità. Tra le questioni problematiche che non vengono affrontate dalla Prima Sezione va di certo annoverata, per la sua rilevanza, quella relativa alla necessità o meno di corredare il reclamo di cui si discute con la puntuale indicazione dei motivi. Infatti, l’orientamento sposato dalle Sezioni Unite fa discendere dalla natura impugnatoria del reclamo ex art. 69-bis ord. penit. la piena applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., che sanzionano con l’inammissibilità la mancata predisposizione dei motivi specifici a supporto del reclamo [8]. È certamente vero che la presenza di un onere procedimentale come l’enunciazione dei motivi rafforza la necessità che l’interessato sia assistito dalla difesa tecnica. Tuttavia, deve essere anche considerato che l’art. 69-bis ord. penit. contempla un mezzo di critica che presenta delle peculiarità che non possono essere ignorate in sede interpretativa. Si fa riferimento al fatto che mentre attraverso un mezzo di impugnazione vero e proprio le parti intendono rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una decisione che in genere è assunta in contradditorio [9], in materia di concessione della liberazione anticipata il reclamo consente invece di effettuare un controllo su una decisione assunta senza l’intervento delle parti. Infatti, è proprio per mezzo del reclamo che si perviene all’instaurazione di un primo momento di contradditorio, che nel procedimento volto alla concessione della liberazione anticipata non è ancora avvenuto. La circostanza che vede l’interessato quale soggetto estromesso, nella prima fase del procedimento, dal percorso con cui si perviene all’ordinanza che nega la concessione della liberazione anticipata dovrebbe spingere verso una disciplina della seconda fase di critica della decisione che sia libera da oneri procedimentali come l’indicazione dei motivi [10], e ciò a prescindere dalla presenza o meno del difensore. Una situazione che, in fin dei conti, non è molto dissimile da quella che si realizza in fase cautelare, in cui, a fronte di un’ordinanza applicativa di una misura custodiale, il codice di procedura penale consente che l’atto di [continua ..]


5. Osservazioni conclusive

La direttrice interpretativa che include il difensore – di fiducia o d’ufficio – nelle vicende procedimentali relative alla concessione della liberazione anticipata appare senza dubbio condivisibile nelle sue premesse teoriche. Invero, la natura di mezzo di impugnazione del reclamo in oggetto impone che il condannato sia assistito della difesa tecnica in un momento di particolare delicatezza dell’esecuzione penitenziaria, in cui in gioco vi è la possibilità di vedersi ridotto il periodo da espiare in carcere. Una soluzione, quella accolta dalle Sezioni Unite e confermata dalla sentenza che si commenta, che garantisce dunque la massima espansione del principio costituzionale di difesa del condannato, la cui rilevanza dovrebbe essere particolarmente avvertita proprio in quei momenti dell’iter procedimentale nell’ambito dei quali si discute della libertà personale dell’interessato. Infatti, in tutti i casi in cui al centro della questione si colloca questo bene di rilevanza costituzionale, la difesa tecnica deve considerarsi imprescindibile, con la conseguenza che ogni provvedimento che incida sul quantum di pena da scontare deve essere notificato al difensore di fiducia dell’interessato e, se non ancora nominato, va considerata obbligatoria la nomina di un difensore d’ufficio da parte del giudice procedente. Con l’ulteriore conseguenza che, laddove il provvedimento non sia stato notificato al difensore e quindi quest’ultimo non sia stato messo nelle concrete condizioni di attivare un controllo giurisdizionale sul provvedimento, il principio di effettività della difesa impone che i termini non possano considerarsi davvero decorsi. Sul piano delle ricadute applicative, tuttavia, non può non tenersi conto che alcuni dei principi generali delle impugnazioni devono essere armonizzati con la particolare conformazione dei reclami penitenziari. Come già osservato, l’indicazione dei motivi rischia di rappresentare un ostacolo nei confronti di un soggetto che si trova in vinculis e per il quale andrebbe predisposto uno strumento di doglianza alleggerito dal peso degli oneri argomentativi. Soluzione, quest’ultima, non ignota al legislatore e certamente preferibile in materia di reclami penitenziari.


NOTE
Fascicolo 3 - 2024