Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sull'interesse al riesame del sequestro conservativo (di Rosanna Belfiore, Professoressa associata di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Catania)


L’Autrice, nel condividere l’affermata ammissibilità del riesame di un sequestro conservativo non ancora eseguito, fa alcune precisazioni sull’interesse attuale e concreto a impugnare, e offre talune riflessioni sul dies a quo per la presentazione dell’istanza di riesame, normativamente ancorato all’avvenuta esecuzione della misura cautelare reale. L’Autrice, poi, dà conto dell’obiter dictum sull’inammissibilità del riesame del sequestro preventivo a struttura mista (disposto per via diretta e per equivalente) non ancora eseguito.

About the interest to the review of the conservative seizure

The Author, by sharing the affirmed admissibility of the review of a conservative seizure not yet executed, makes some clarifications on the current and concrete interest in requesting a review of the seizure, and offers some reflections on the dies a quo for the presentation of the request for review, normatively anchored to the execution of the measure. The Author, then, focuses on the obiter dictum on the inadmissibility of the review of the preventive seizure with a mixed structure (arranged directly and by equivalent) not yet executed.

Ammissibile il riesame del sequestro conservativo non ancora eseguito MASSIMA: È ammissibile la richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo anche prima che lo stesso venga eseguito, sussistendo l’interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero o la parte civile a determinare il concreto pregiudizio mediante l’apposizione del vincolo. PROVVEDIMENTO: (Omissis). Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame proposta nell’interesse di C.G. avverso l’ordinanza del 7-8 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 316 c.p.p., in favore della parte civile (Omissis). Il Tribunale, in particolare, ha ravvisato una carenza di interesse concreto ed attuale all’impugna­zione, rilevando che quest’ultimo, dovendo essere correlato alla restituzione del bene, presuppone l’esecuzione della misura, ossia la concreta operatività del vincolo giuridico sui beni dell’impugnante. Poiché grava su quest’ultimo l’onere di dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, si sarebbe dovuto, innanzi tutto, affermare che il sequestro era stato eseguito e quindi dimostrare l’intervenuta esecuzione, soprattutto alla luce del fatto che quest’ultima, ove riguardi un sequestro conservativo a favore della parte civile, non è documentata dagli atti del processo penale. L’ordinanza impugnata aggiunge che l’esattezza di tale soluzione trova conferma nel fatto che i termini per la proposizione del riesame decorrono esclusivamente dalla data di esecuzione del provvedimento. 2. Nell’interesse del C. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 324 c.p.p., comma 3, art. 568 c.p.p., art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), artt. 373 e 357, c.p.p., nonché, per analogia, dell’art. 100 disp. att. c.p.p., rilevando: a) che, alla stregua di tali previsioni, non sussiste alcun onere del ricorrente di produrre l’atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, dal momento che l’acquisizione degli stessi è posta a carico degli uffici giudiziari; b) che era l’ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto depositare presso la cancelleria del Tribunale il verbale di esecuzione del sequestro che, incluso nel fascicolo dell’esecuzione, avrebbe dovuto essere trasmesso al giudice del riesame; c) che il C. aveva ricevuto soltanto una raccomandata, ritirata in data 6 dicembre 2022, con la quale l’ufficiale giudiziario aveva comunicato di avere notificato l’atto di sequestro [continua..]

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La giurisprudenza consolidata - 3. La decisione in epigrafe - 4. L’obiter dictum - NOTE


1. Premessa

Con la sentenza in epigrafe la quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di inammissibilità della richiesta di riesame avverso un sequestro conservativo, disposto in favore della parte civile ai sensi dell’art. 316 c.p.p. Nel caso di specie, infatti, il tribunale del riesame aveva ravvisato una carenza di interesse concreto e attuale all’impugnazione: consistendo nella restituzione del bene, tale interesse presuppone l’esecuzione della misura, della quale l’impugnante non aveva fornito alcuna prova. A dire del tribunale del riesame, l’impugnante avrebbe dovuto innanzitutto affermare che il sequestro era stato eseguito e avrebbe dovuto poi dimostrarne l’intervenuta esecuzione, la cui documentazione, peraltro, di norma non risulta dagli atti del processo proprio ove si tratti di sequestro conservativo a favore della parte civile. D’altra parte, – sempre a dire del tribunale del riesame – che l’esecuzione sia un momento cruciale ai fini dell’impugnazione dell’ordinanza di sequestro lo dimostra il fatto che i termini per la sua proposizione decorrono dalla data di esecuzione del provvedimento cautelare reale. La questione centrale sottoposta al giudice di legittimità riguarda, quindi, il rapporto, se ve n’è uno, tra l’interesse all’impugnazione del sequestro conservativo [1] e la sua esecuzione. Una questione particolarmente interessante, così com’è interessante l’aperta divaricazione della decisione assunta dalla Cassazione sul punto rispetto alla giurisprudenza, consolidatasi prevalentemente in materia di sequestro preventivo e, ciononostante, impiegata senza particolari distinguo in materia di sequestro conservativo. Trascurabile, invece, è la questione, anch’essa sottoposta al giudice di legittimità, relativa alla natura del rinvio di cui all’art. 324, comma 7, c.p.p. per il procedimento di riesame delle cautele reali, alle disposizioni dettate dall’art. 309, comma 10, c.p.p. per il procedimento di riesame delle cautele personali. Una questione che la Corte risolve preliminarmente e sinteticamente, confermando le conclusioni delle note Sezioni Unite n. 18954/2016 [2] – costantemente ribadite dalla giurisprudenza successiva –, secondo cui detto rinvio deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria [continua ..]


2. La giurisprudenza consolidata

Conformemente alla disciplina generale delle impugnazioni, la legittimazione attiva non basta per l’ammissibilità dell’impugnazione cautelare: occorre che il legittimato abbia anche un interesse. Ciò equivale a dire che all’astratta titolarità del mezzo di gravame deve sempre corrispondere la possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole [3], la cui utilità sia concreta e attuale [4]. Pertanto, l’inte­resse al riesame non può considerarsi sussistente qualora il provvedimento di sequestro non sia stato ancora eseguito: quando, cioè, il provvedimento non abbia ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale dell’impugnante. È la giurisprudenza a chiarire – come si diceva, prevalentemente in materia di sequestro preventivo e occasionalmente in materia di sequestro conservativo – che l’unica finalità del riesame delle misure cautelari reali è il conseguimento del risultato tipizzato per lo specifico schema procedimentale, ossia la restituzione del bene vincolato [5] a chi ne abbia diritto [6]. La nozione di interesse, peraltro, proprio in materia di riesame di sequestro conservativo, assorbe la figura della legittimazione attiva, come si evince chiaramente dall’art. 318 c.p.p., che riserva il mezzo di gravame a chiunque vi abbia interesse [7], ossia a una platea di legittimati più ampia rispetto a quella di legittimati al riesame del sequestro preventivo, individuati dall’art. 322 c.p.p. nell’imputato e nel suo difensore, nella persona alla quale le cose sono state sequestrate, e nella persona che avrebbe diritto alla loro restituzione [8]. Sotto il profilo dell’interesse a impugnare nei termini poc’anzi illustrati, quanto mai incerta si rivela la posizione dell’imputato [9], rispetto al quale sorge il dubbio se l’interesse a impugnare il provvedimento cautelare sussista sempre, a prescindere dal fatto che gli siano stati sequestrati i beni o che abbia diritto alla loro restituzione – com’è rispetto al sequestro probatorio [10] –, ovvero se il suo interesse sfumi del tutto là dove non abbia subìto direttamente la misura, né abbia alcuna pretesa alla restituzione dei beni vincolati. La giurisprudenza, non unanime sul punto, il più delle volte opta per un’esegesi [continua ..]


3. La decisione in epigrafe

Con la decisione in epigrafe, la quinta sezione penale si discosta dalla consolidata giurisprudenza sotto due diversi profili. Sotto un primo profilo, essa mette in discussione l’assolutezza della tesi prevalente poco sopra richiamata, secondo cui l’interesse a impugnare debba identificarsi nella possibilità di conseguire la restituzione del bene sequestrato e, dunque, presupponga sempre l’avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare. Se, infatti, una simile tesi si giustifica rispetto alla posizione di chi non vanti alcun titolo sul bene oggetto di sequestro, perciò tenuto a indicare nel gravame – bensì a pena di inammissibilità – le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con il bene sequestrato che consentirebbe di conseguirne la restituzione [14], la stessa tesi non si giustifica rispetto a chi, invece, sia titolare di quel bene. L’interesse di quest’ultimo soggetto a proporre impugnazione, anche solo al fine di evitare l’esecuzione del sequestro, è del tutto evidente. Direttamente collegato a questa affermazione – che a ben vedere attiene alla sussistenza di un onere di allegazione – è l’altro profilo che attiene più precisamente all’interesse a impugnare, rispetto al quale la quinta sezione offre una lettura assolutamente condivisibile. È indiscutibile – in questi termini la pronuncia in commento – l’interesse del destinatario di un provvedimento cautelare a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero ovvero la parte civile a eseguirlo e a determinare il concreto pregiudizio derivante dall’apposizione del vincolo di indisponibilità. Orbene, non si rinviene alcun fondamento normativo che, a fronte di un evidente interesse del titolare del bene a evitare l’esecuzione del sequestro, imponga di attendere l’apposizione del vincolo affinché possa affermarsi l’interesse a reclamare un controllo sulla legittimità del provvedimento reale. Una simile lettura, peraltro, sarebbe avallata, proprio con riferimento al sequestro conservativo, dalla disciplina processualcivilistica, che non richiede affatto l’esecuzione dell’omologo provvedimento cautelare per l’esperimento del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. L’interesse a impugnare di colui che si viene a [continua ..]


4. L’obiter dictum

Sul finire dell’arresto in commento, la quinta sezione afferma che parzialmente diversa è la questione che sorge in presenza di provvedimenti di sequestro preventivo a struttura mista, ossia disposti per via diretta e per equivalente. In questo caso, presupposti necessari per il riesame sarebbero: la prova dell’avvenuta esecuzione; la specificazione dei beni oggetto di sequestro di cui si chiede la restituzione; la relazione tra il bene e il soggetto ricorrente; e la specificazione se il sequestro sia avvenuto per via diretta o per equivalente «in quanto il diverso titolo di ablazione postula diversi presupposti applicativi» [24]. La Corte di cassazione specifica che, comunque, questo preciso onere di allegazione vale a determinare il thema decidendum e non attiene alla tematica dell’interesse a impugnare. In effetti, che una res venga sequestrata per via diretta o per equivalente incide sulla vicenda cautelare nel suo complesso. Intanto, sotto il profilo che attiene al pericolo che si intende prevenire. Se tradizionalmente il periculum in mora promana dalla cosa in considerazione della sua relazione tanto con il reato quanto con il reo – è confiscabile, e dunque preventivamente sequestrabile, il corpus delicti che non appartenga a terzi estranei al reato –, nel caso di sequestro di valore il periculum in mora consiste nel rischio dell’indebita sottrazione alla futura definitiva adprehensio della cosa confiscabile, di per sé lecita e del tutto scollegata dal reato, da parte di chi ne abbia la disponibilità. Non solo. Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, sussidiario rispetto a quello diretto [25], non deve necessariamente contenere una specifica individuazione dei beni da sottoporre a vincolo cautelare di pari valore a quelli confiscabili per via diretta, potendo rinviarsi tale specificazione alla successiva fase esecutiva del decreto [26]. Ecco, allora, che l’esecuzione del sequestro preventivo a struttura mista diviene momento decisivo per chiarirne la natura nel singolo caso, oltre che condizione imprescindibile per consentirne il riesame, e l’allegazione diviene un onere necessario per l’individuazione dei beni alla cui restituzione l’impu­gnante aspira in virtù di una precisa relazione tra gli uni e l’altro. Vale a dire che [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3 - 2024