Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


Revoca della sospensione condizionale della pena: alle sezioni unite stabilire se sia sempre possibile in fase esecutiva (Cass., sez. I, 12 marzo 2024, n. 10390) L’ordinanza in commento rimette alle Sezioni Unite una questione controversa nella giurisprudenza di legittimità e, più precisamente, la legittimità della revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma quarto, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio. Il tema è centrale ed attiene perlopiù alla possibilità o meno di reputare non più emendabile, in fase esecutiva, l’errore commesso dal giudice d’appello, a seguito dell’acquisita conoscenza circa l’erronea concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in primo grado, in presenza di una causa ostativa. Sul punto si registrano due orientamenti ermeneutici radicalmente contrastanti. Secondo un primo indirizzo interpretativo (Cass., sez. I, 24 marzo 2023, n. 18245; Cass, sez. I, 24 marzo 2023, n. 29876; Cass., sez. I, 23 marzo 20923, n. 26061; Cass., sez. V, 24 gennaio 2023, n. 8159; Cass., sez. I, 14 ottobre 2022, n. 6270; Cass., sez. I, 14 settembre 2022, n. 46910; Cass., sez. I, 17 maggio 2022, n. 36362; Cass., sez. I, 5 maggio 2022, n. 25198 e 25199; Cass., sez. I, 16 marzo 2022, nn. 9498 e 9500; Cass., sez. VII, 15 febbraio 2022, n. 7157; Cass., sez. I, 3 febbraio 2022, n. 13192; Cass., sez. I, 15 settembre 2021, n. 36518; Cass., sez. I, 9 luglio 2021, n. 39190; Cass., sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103; Cass., sez. I, 10 maggio 2019, n. 30710; Cass., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 56279; Cass., sez. I, 7 aprile 2010, n. 16243; Cass., sez. III, 23 gennaio 2007, n. 7199), che trae spunto, tra l’altro, dalla pronuncia a Sezioni Unite, 23 aprile 2015 n. 37345, il giudice della cognizione in grado di appello – anche in assenza di impugnazione proposta dal pubblico ministero, atta a rendere giuridicamente possibile la riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio riservato al condannato in primo grado, anche sotto il profilo inerente alla concessione dei benefici – può procedere alla revoca d’ufficio, ai sensi dell’art. 168, comma 3, c.p., della sospensione condizionale confermata dalla sentenza appellata, rilevando la presenza della causa ostativa indicata dall’art. 164, comma 4, c.p. Si tratterebbe, infatti, di effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del [continua..]

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Fascicolo 3 - 2024