Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Lorenzo Pelli)


Non è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento non subordinata agli obblighi di cui all’art. 165, comma 5, c.p. (Cass., sez. un., 6 febbraio 2024, n. 5352) La questione controversa sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite concerne il seguente quesito interpretativo: «Se, con riguardo ad una sentenza di patteggiamento, sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero che censura la concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, la quale non sia subordinata ad un obbligo previsto come condizione necessaria dalla legge per l’applicazione del beneficio, in particolare in relazione ai reati di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen.». Il tema è stato oggetto di contrastanti orientamenti interpretativi. Un primo indirizzo ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia omesso di subordinare la sospensione condizionale della pena a uno degli obblighi previsti come condizione necessaria per la sua applicazione. In tal caso la via percorribile per lamentare la violazione potrebbe essere individuata nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., atteso che anche gli istituti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni sono riconducibili alla nozione di pena, con la conseguente illegalità della stessa in caso di omessa apposizione di condizioni obbligatorie (Cass., sez. V, 19 aprile 2023, n. 27587, P., in CED Cass., n. 284847; Cass., sez. IV, 18 novembre 2022, n. 47202, Loi, ivi, n. 283925; Cass., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17119, P., ivi, n. 275898-01; Cass., sez. IV, 6 novembre 2018, n. 5064, Bonomi, ivi, n. 275118-01). Tra gli argomenti su cui fa perno questa linea interpretativa figura il fatto che la sospensione condizionale, sebbene non possa essere considerata come una pena in senso stretto, ha comunque un suo pur limitato contenuto afflittivo: ad esempio il provvedimento che la dispone intima al condannato di astenersi dal commettere ulteriori reati e lo ammonisce circa la regolare comminazione della pena in caso di trasgressione. L’afflittività della pronuncia di sospensione condizionale della pena risulta ancor più evidente qualora il beneficio venga subordinato all’adempimento di specifici obblighi ex art. 165 c.p., a cui il prevenuto è tenuto a conformarsi, poiché in caso contrario torna a trovare applicazione la pena cui sarebbe stato condannato. Secondo la descritta impostazione, diversamente opinando, vi sarebbe una lacuna normativa, non potendo l’interessato utilizzare alcun mezzo di impugnazione, perché in base all’art. 674, comma 1-bis, c.p.p. è esperibile la revoca in sede di esecuzione, ma solo per i casi di reiterazione del beneficio e di inosservanza dei limiti [continua..]

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Fascicolo 3 - 2024