Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Xènia Gordo Alarcón)


Il provvedimento di archiviazione fondato sull’intervenuta prescrizione del reato che contenga giudizi sulla colpevolezza dell’indagato è lesivo dei suoi diritti fondamentali (C. cost., sent. 11 marzo 2024, n. 41) La Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui non prevede – così come per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto – l’obbligo di avvisare la persona sottoposta alle indagini anche in caso di richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato. Nel dettaglio, il soggetto interessato interponeva reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso nei propri confronti, chiedendone l’annullamento parziale per non essere mai stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto a rinunciare alla prescrizione. Il giudice del reclamo, rimettente nel procedimento incidentale in oggetto, ha evidenziato come l’omessa previsione dell’onere informativo in capo al pubblico ministero non permetterebbe all’inda­gato di rinunciare alla causa estintiva del reato, risultando tale mancanza contraria a una serie di previsioni costituzionali: all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto all’imputato che gode pienamente di tale diritto; all’art. 24, comma 2, Cost., in quanto la rinuncia alla prescrizione è una scelta processuale esplicativa del diritto inviolabile di difesa; all’art. 111, commi 2 e 3, Cost, attesa l’elusione del contradittorio, dato che la persona sottoposta alle indagini non sarebbe messa in condizione di provare l’infondatezza degli addebiti contestatigli. La Consulta, tuttavia, ha ritenuto le questioni infondate. In primis, la sentenza in esame ha evidenziato come il dato normativo e il quadro giurisprudenziale non siano “conclusivi” sulla questione, trovandosi la Corte per la prima volta a valutare se i parametri costituzionali impongano di estendere all’indagato il diritto già riconosciuto all’imputato di rinunciare alla prescrizione. Al riguardo, è stato precisato come la ratio del diritto in discorso sia quella di consentire all’imputato di “difendersi provando” contro il pregiudizio rappresentato da un’accusa formalizzata nei suoi confronti. Di conseguenza, la Consulta ha ritenuto che tale diritto non possa essere esteso anche all’indagato, in quanto la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato sarebbe un atto “neutro” – così come lo è il provvedimento di archiviazione – per cui non può comportare effetti lesivi per l’interessato dai quali egli debba difendersi. Pertanto, la fase delle indagini preliminari non sarebbe la sede idonea per esercitare un tale diritto alla prova, il quale [continua..]

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Fascicolo 3 - 2024