Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia UE (di  Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


Difesa tecnica, informazione e rimedi in favore dei minori indagati o imputati: le conclusioni dell’Avvocato generale in vista della decisione della Corte di giustizia (Conclusioni dell’Avvocato generale Tamara Ćapeta, 22 febbraio 2024, C-603/22) di Elisa Grisonich Le conclusioni in commento, adottate dall’Avvocato generale Tamara Ćapeta, si segnalano per affrontare temi particolarmente significativi su diritto di difesa, prerogative informative e rimedi in caso di loro inosservanza. Il tutto è calato nella prospettiva delle garanzie procedurali dei minori scolpite nella direttiva 2016/800/UE, interamente incentrata sui loro diritti nei procedimenti penali. In vista della decisione della Corte di giustizia, appare utile tratteggiare i profili di maggiore interesse della causa, secondo le osservazioni e le proposte dell’Avvocato generale. Il caso di specie riguardava un procedimento penale avviato in Polonia a carico di tre minori degli anni diciotto, accusati di essersi introdotti in un centro vacanze. Durante lo svolgimento delle indagini, un primo indagato era stato interrogato senza la presenza di un difensore e in assenza di una previa informazione sul diritto di averne uno e sulla facoltà di accedere alla documentazione. Per di più, la polizia non aveva permesso alla madre dell’indagato di presenziare all’interrogatorio e di ottenere informazioni sull’andamento delle indagini. Nel corso dell’atto investigativo, il minore aveva reso dichiarazioni autoincriminanti che avevano condotto a una modifica in senso peggiorativo delle accuse; al termine dell’atto, veniva infine consegnata all’indagato una comunicazione scritta contenente l’elenco dei suoi diritti e doveri nel procedimento penale. Analogamente era accaduto nei confronti degli altri due indagati minorenni, con la differenza che nello svolgimento dell’interrogatorio si era permesso ai genitori di presenziarvi e non era stata modificata l’accusa. A seguito dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, il giudice competente designava dei difensori d’ufficio in favore degli imputati e accoglieva le loro eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio in assenza di un patrocinatore, in quanto raccolte in violazione della legge. Si sarebbe dovuto infatti assicurare l’esercizio della difesa tecnica, poiché obbligatoria. Alla luce della fattispecie concreta, il giudice nutriva dubbi sull’interpretazione di diverse direttive UE potenzialmente rilevanti in materia: non solo la direttiva 2016/800/UE, specificamente tarata sui diritti dei minori indagati e imputati, ma anche le direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE, rispettivamente incentrate sul diritto all’informazione e sulla garanzia di avvalersi di un difensore. Decideva allora di sollevare un rinvio [continua..]

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Fascicolo 3 - 2024