Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


Amministrativizzazione della liberazione anticipata Correva l’anno 2013 quando, nell’ambito degli interventi volti a fronteggiare il sovraffollamento carcerario dopo la nota sentenza Torregiani, il legislatore implementava i flussi in uscita dal circuito penitenziario legati alla intervenuta espiazione della sanzione o al raggiungimento delle soglie di pena abilitanti l’accesso a misure alternative alla detenzione, attraverso l’introduzione dell’istituto della liberazione anticipata speciale, portando da quarantacinque a settantacinque giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria (d.l. 23 dicembre 2023, n. 146, conv. con modificazioni in l. 21 febbraio 2014, n. 10). A distanza di un decennio ad una soluzione giuridica in larga parte analoga fa ricorso la proposta di legge C. 552, d’iniziativa dell’on.le Giachetti, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione», che la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato ad esaminare in data 21 febbraio 2024. È il segno tangibile di una situazione che è rimasta sostanzialmente immutata e che, anzi, parrebbe essersi aggravata, a giudicare dai dati statistici (i quali, come si ricorda nella Relazione illustrativa che accompagna la p.d.l., rilevano che «il numero delle persone detenute è tornato a crescere» e registrano un «aumento esponenziale dei suicidi tra i detenuti nelle carceri, giunti allo sconcertante numero di 80 dal 1° gennaio al momento della presentazione della proposta di legge», risalente al 14 novembre 2022), nonché dal novero dei soggetti (oltre alle associazioni che si occupano dei diritti umani, anche i sindacati della polizia penitenziaria) che sollecitano il decisore politico ad intervenire con urgenza. Comprensibile che, di fronte a questa “emergenza”, la proposta faccia leva su uno strumento che ha già dato prova in passato di funzionare e che, soprattutto, appare potenzialmente in grado di registrare la necessaria convergenza politica su in terreno in cui – purtroppo – l’ideologia è spesso condizionante, dal momento che l’istituto prescelto non si inquadra all’interno di una logica meramente clemenziale, ma costituisce una misura che ben applicata rappresenta un prezioso fattore di progressione nel trattamento penitenziario. Il primo dei due soli articoli di cui consta la proposta di legge in esame reca modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario. Al dichiarato scopo di rafforzare il «patto» di convivenza civile, incentivando l’adesione a tutte le opportunità risocializzanti prospettate in sede di espiazione della [continua..]

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Fascicolo 3 - 2024