Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Cesare Trabace)


D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (G.U. Serie generale n. 67 del 20 marzo 2024).

Integrazioni e correzioni sparse al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 Trascorso circa un anno dalla entrata in vigore di gran parte della c.d. riforma Cartabia, ha visto la luce il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che contiene «[d]isposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Conscia della complessità e dell’ampio respiro dell’in­tervento da adottare, era stata invero la stessa l. n. 134/2021 a prevedere, all’art. 1, comma 4, la possibilità di agire in tal senso, nel termine di due anni dalla vigenza dell’ultimo dei decreti legislativi attuativi. Il provvedimento, in vigore dal 4 aprile, nutre l’obiettivo di rimediare ai problemi emersi in sede di prima applicazione della indicata riforma, con considerazione dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, come riconosce la Relazione illustrativa. Esso conta appena undici articoli, sovente composti da un ginepraio di commi, lettere e numeri: i primi dieci apportano modifiche alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 che hanno interessato il codice penale, il codice di procedura e le leggi speciali; l’ultimo include una clausola di invarianza finanziaria. Lasciando da parte, in questa sede, i minimali interventi operati in materia di diritto sostanziale, occorre innanzitutto dar conto dell’inserimento dell’offeso dal reato tra coloro che, ai sensi dell’art. 111-bis, comma 4, c.p.p., possono depositare gli atti di persona, in deroga al principio generale dell’utilizzo delle modalità telematiche: in questo modo, è stata opportunamente sanata l’ingiustificata disparità di trattamento determinata dal precedente riferimento alle sole «parti». Quanto alla partecipazione a distanza, è stato, per un verso, modificato l’art. 133-ter, comma 1, c.p.p., affinché prevedesse, nei casi di urgenza, la riduzione del termine intercorrente tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione mediante collegamento audiovisivo e la data fissata per lo svolgimento dell’atto e, per l’altro verso, soppresso l’art. 510, comma 3-bis, c.p.p., in modo da consentire la riespansione della generale disciplina di cui all’art. 139 c.p.p. Scorrendo la fitta trama del recente d.lgs. n. 31/2024, ci si imbatte altresì nell’aggiunta, all’art. 154 c.p.p., del comma 1-bis, con cui il legislatore ha legittimato l’autorità ad avvalersi della polizia giudiziaria per la notifica alla persona offesa degli atti introduttivi del giudizio, al ricorrere delle circostanze eccezionali già indicate, al comma 1, [continua..]

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Fascicolo 3 - 2024