L’informatica ha creato mezzi di ricerca della prova capaci di coprire spazi fisici e virtuali sempre più estesi. Eppure la legge si è finora dimostrata incapace di regolarne l’utilizzo, a livello tanto nazionale quanto sovranazionale.
Sul primo fronte emergono asimmetrie nel dosaggio delle garanzie, velleitari tentativi di limitare il raggio operativo di taluni strumenti (si pensi alle intercettazioni ambientali tramite i c.d. captatori), e preoccupanti vuoti normativi tali da lasciare eccessiva libertà alla giurisprudenza (è il caso delle perquisizioni online).
Sul fronte sovranazionale, poi, è evidente come la disciplina della cooperazione giudiziaria non sia ancora attrezzata per evitare che le acquisizioni delle prove digitali effettuate dall’estero eludano le tutele previste dagli ordinamenti nazionali in cui le medesime sono reperibili. Si sconta, qui, l’incapacità degli Stati di accordarsi in merito alla previsione di regole probatorie comuni, l’unica soluzione in grado di portare il dovuto ordine nell’attuale far west informatico.
The expansive capacity of digital investigations and the obsolescence of legislation Informatics has created means for obtaining evidence capable of covering ever more extensive physical and virtual spaces. Yet the legislation has so far proved unable to regulate their use, at both national and supranational levels.
On the first front there are asymmetries in the dosage of guarantees, useless attempts to limit the area of application of certain instruments (we are referring to the interceptions through trojan horse), and a worrying normative vacuum which leaves excessive liberty to the jurisprudence (as in the case of online searches).
Furthermore, on the supranational front it is clear that the rules of judicial cooperation are not yet fully equipped to avoid that the digital evidence gathering from abroad evade the protections provided by the national legal systems in which the evidence is available. It comes clear, here, the inability of the States to agree on the provision of common investigation rules, the only solution capable of bringing the due order into the current IT far west.
DILATAZIONE DEGLI SPAZI INVESTIGATIVI
Nella loro configurazione tradizionale, i mezzi di ricerca della prova (perquisizioni, sequestri, intercettazioni, videoriprese) riguardano spazi ed oggetti fisici ben delimitati. Ciò ne semplifica l’individuazione del regime giuridico: è necessario che rispettino le regole in vigore nel luogo in cui vengono utilizzati, in applicazione del classico principio di sovranità nazionale.
È un connotato che sta profondamente mutando a causa della tecnologia digitale. Quest’ultima ha generato strumenti investigativi capaci di coprire spazi fisici e virtuali sempre più estesi e, come tali, non sempre riconducibili alla giurisdizione esclusiva di uno specifico Stato [1].
Mai nella storia gli organi inquirenti hanno avuto a disposizione armi così potenti e pericolose. Eppure finora il legislatore non è stato abbastanza rapido nel frenarne l’utilizzo, ignorando gli sviluppi dell’informatica o, comunque, non riuscendo a coglierne tutte le implicazioni. Un’inadeguatezza che emerge tanto a livello nazionale, considerate le lacune e le incoerenze che contraddistinguono le norme vigenti in materia, quanto a livello sovranazionale, laddove la cooperazione giudiziaria non riesce a liberarsi di schemi ormai superati.
CARENZE NORMATIVE INTERNE
L’informatica si caratterizza per la sua estrema duttilità. Non consente solo di raccogliere i dati digitali rinvenibili nei dispositivi e nelle reti. Mediante l’inoculazione dei c.d. captatori (trojan), permette anche di trasformare gli stessi dispositivi in strumenti investigativi, attivandone a distanza i microfoni o le videocamere per acquisire i suoni e le immagini negli ambienti circostanti: intercettazioni e videoriprese “ambulanti”, potenzialmente estendibili a tutti i luoghi in cui i dispositivi vengono collocati, e spesso irrinunciabili per carpire informazioni che, diversamente, risulterebbero inaccessibili [2].
Sono operazioni che hanno un costo per il diritto alla riservatezza, da ritenere ormai esteso, in forza dell’ampia declinazione che esso trova nell’art. 8 CEDU, anche alle sue proiezioni informatiche. Dovrebbe essere la legge a contenerne le violazioni, autorizzando compressioni della privacy nei limiti dello stretto indispensabile. Ma non è questa la sensazione che si ricava dalla disciplina italiana [3], la quale manca tuttora di un approccio adeguato alla tematica.
A) GARANZIE ASIMMETRICHE
Emerge, anzitutto, un evidente profilo di incoerenza del nostro sistema. Le intercettazioni informatiche richiedono l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, presupposti rigorosamente definiti e l’attinenza del procedimento a certi gravi reati [4]. Per converso, ai fini di altri mezzi di ricerca delle prove digitali (perquisizioni [5], videoriprese in luoghi [continua..]