CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 12 OTTOBRE 2017, N. 46996 – PRES. DIOTALLEVI; REL. TUTINELLI
La nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, prevista dall’art. 299, comma 2-bis, c.p.p. al fine di individuare l’ambito di applicabilità dell’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, riguarda tutti i delitti maturati nell’ambito di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione o di ritorsioni. (Fattispecie relativa a rapine in danno di due banche, nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento con cui il tribunale, in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva dichiarato inammissibile l’istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare in quanto non notificata dall’indagato ai legali rappresentanti dei predetti istituti di credito).
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sciacca e in riforma della ordinanza del GIP presso il Tribunale di Sciacca del 20 dicembre 2016, ha ripristinato nei confronti dell’imputato ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in quanto l’istanza non era stata preceduta dalla notifica alle persone offese. La contestazione riguardava il reato di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione o erronea applicazione dell’art. 299 c.p.p., commi 2 bis e 3, nonché illogica e contraddittoria motivazione in ordine al dichiarato motivo di inammissibilità. Afferma ricorrente che nessuna notifica doveva essere fatta dell’istanza di sostituzione della misura posto che le persone offesa (legali rappresentanti delle due banche) non erano presenti al momento della rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Nel caso che occupa, questa Corte è chiamata a valutare l’ambito di applicazione del disposto dell’art. 299 bis c.p.p. (e in particolare l’estensione dell’onere di avviso alle persone offese di reati commessi con violenza alla persona) rispetto ai reati contro il patrimonio. Tale norma risulta essere stata frutto di specifica modifica introdotta in sede di conversione di decreto legge finalizzato – tra l’altro – al contrasto delle violenze di genere. Nello specifico, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 43353 del 14/10/2015 Rv. 265094) la situazione precedente alla legge di conversione può essere riassunta nei seguenti termini. 2.1. In caso di richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), si era stabilito vi fosse un obbligo di notifica all’offeso o al suo difensore; parimenti, i provvedimenti disposti ai sensi dell’art. 299 c.p.p., commi 1 e 2, si sarebbero dovuti immediatamente comunicare al difensore della persona offesa o, in sua mancanza, all’offeso e ai servizi socio-assistenziali del territorio. 2.2. Si criticava, tuttavia, tale previsione laddove limitava l’obbligo comunicativo alle sole vicende evolutive (ex art. 299 c.p.p.) delle cautele richiamate sulla scorta del fatto che una altrettale attenzione alla vittima si sarebbe dovuta prestare tanto in occasione della declaratoria di estinzione della misura o di decorrenza dei termini della sua esecuzione, quanto sul versante tipologico delle cautele, stante l’assenza di qualsivoglia informazione relativa al divieto e all’obbligo di [continua..]