Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Natura ed effetti processuali del verbale redatto dal difensore in sede di investigazioni difensive (Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 17 gennaio 2019, n. 2049 – Pres. Andreazza; Rel. Soccii)


In tema di indagini difensive, l’atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell’art. 142 c.p.p. solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell’avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l’art. 137 c.p.p.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza della Corte di appello di Roma del 10 maggio 2017, è stata confermata la decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino (giudizio abbreviato) che aveva condannato (omissis) alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, relativamente al reato di cui all’articolo 81 c.p., e articolo 609 bis c.p., commi 2 e 3, assorbito il reato del capo B (articoli 81 e 582 c.p., e articolo 61 c.p., n. 2); commesso il (omissis). 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione di legge (articoli 391 bis e 391 ter cod. proc. pen.). La difesa aveva raccolto le dichiarazioni di tre persone informate sui fatti, peraltro presenti al momento dei fatti contestati nell’imputazione. Le dichiarazioni assunte ex articolo 391 bis cod. proc. pen. erano state allegate al fascicolo del P.M. e con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato le stesse costituivano, a tutti gli effetti, materiale valido per il giudizio. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino, invece, le ha ritenute inutilizzabili, perché prive della sottoscrizione dei dichiaranti in ogni foglio; la Corte di appello ha confermato il giudizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni, assunte ex articolo 391 bis cod. proc. pen., perché non sottoscritte dai dichiaranti in ogni foglio. Per l’articolo 137 cod. proc. pen. la mancata sottoscrizione di un atto in ogni foglio non comporta la sua invalidità, poiché la nullità è prevista solo per l’incertezza assoluta sulle persone intervenute, o per la mancanza (del tutto) della sottoscrizione – articolo 142 cod. proc. pen.. Il difensore, infatti, deve considerarsi un pubblico ufficiale quando verbalizza le sommarie informazioni testimoniali, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006 – dep. 28/09/2006, Schera, Rv. 23421401). La Corte di appello, con motivazione sbrigativa richiama la decisione della Cassazione n. 6524/2011 senza dar conto in motivazione, degli aspetti, in punto di diritto, evidenziati nell’atto di appello. 2.2. Omessa motivazione in merito alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di (omissis); dichiarazioni ritenute dalla difesa, con il secondo motivo di appello, intrinsecamente contraddittorie ed inattendibili. Il primo giudice si era limitato a ritenere le dichiarazioni di (omissis) identiche a quelle della parte offesa e, quindi, attendibili. La Corte di appello non ha motivato sulle censure proposte con l’atto di appello. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO   3. Il ricorso è fondato relativamente al primo [continua..]

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Fascicolo 4 - 2019