Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La valutazione probatoria del silenzio: critiche e prospettive (di Luca Carboni (Magistrato; Dottore di ricerca in Scienze Penalistiche – Università degli Studi di Trieste))


L’autore analizza una recente decisione che trae delle inferenze negative dal silenzio dell’accusato in ordine agli elementi a suo carico. Dopo aver richiamato i principi deducibili dalla Direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo e dalla Costituzione, l’orientamento sposato dalla Cassazione viene quindi sottoposto ad alcune critiche, che portano a proporre una soluzione differente da quella adottata dalla Suprema Corte.

The evidential evaluation of silence: criticism and perspectives

The author analyzes a recent decision that draws adverse inferences from accused’s silence about the evidences against him. After recalling the principles deducible from Directive 2016/343/ EU on strengthening the presumption of innocence and the right to be present at the trial and the Constitution, the orientation espoused by the Cassation is then subjected to some criticism, which lead to propose a solution different from that advanced by the Supreme Court.

 
PREMESSA La sentenza in commento si occupa di uno degli argomenti più classici della procedura penale, da cui è possibile evincere quelle che sono le scelte di fondo adottate da un determinato ordinamento: il diritto al silenzio [1]. Il tema è centrale, poiché riguarda non solo una delle espressioni principali del diritto di difesa – in particolare dell’autodifesa – e della presunzione di innocenza – intesa come regola probatoria e di giudizio – ma anche la libertà di autodeterminazione dell’accusato rispetto alle proprie scelte [2]. Il diritto al silenzio rappresenta dunque uno dei punti di sintesi tra i principi fondamentali delineati dalla Costituzione in materia processuale; inoltre, lo stesso ha trovato, in ambito europeo, un’affermazione espressa nella Direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo [3]. Già tali brevi (e, per certi versi, ovvie) premesse fanno comprendere la delicatezza della tematica, specie nel caso in cui il diritto al silenzio paia trovare delle limitazioni: in particolare, la decisione che si va ora ad analizzare si occupa della possibilità di valutare, in relazione alla ricostruzione del fatto, il contegno processuale dell’imputato che sia rimasto silente e non abbia fornito spiegazioni alternative rispetto agli elementi a suo carico [4]. IL CASO E I PRINCIPI EVINCIBILI DALLA DECISIONE Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna nei confronti del­l’imputato per il delitto di tentata rapina impropria in concorso, per avere lo stesso posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione di un’autovettura, non riuscendo nel suo intento solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, e avendo usato violenza contro uno degli operanti al fine di sottrarsi all’arresto e assicurarsi così l’impunità. Dalla decisione si comprende che il principale elemento che aveva portato all’identificazione dell’accusato – che aveva abbandonato il veicolo oggetto della condotta per poi darsi alla fuga su un mezzo guidato da un complice – era stato il frammento di un’impronta papillare rinvenuta sul vetro interno del lato passeggero dell’autovettura. Il difensore dell’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la mancanza e l’illogicità della motivazione, rilevando che vi era quindi un unico elemento che aveva portato all’individuazione del suo assistito e che, sul punto, non sarebbe stato possibile porre a carico dell’imputato la scelta processuale del silenzio. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione dichiarava però inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità – dopo aver evidenziato che non era mai stata posta [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018