Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'ufficiale di polizia giudiziaria a competenza limitata: un ruo­lo in espansione (di Filippo Giunchedi)


L’Autore effettua una disamina della legislazione e della giurisprudenza in merito al ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria conferito esclusivamente per determinate materie, evidenziando le problematiche legate ad una categoria in continua espansione.

 

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The Judicial Police Officer with limited and specific jurisdiction

The author conducts a review of legislation and case law about the figure of the Judicial Police Officer with limited and specific jurisdiction, outlining issues related to an ever expanding category.

I TERMINI DELLA QUESTIONE Va affiorando con sempre maggiore intensità la tendenza della giurisprudenza ad ampliare le paratie della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (d’ora in poi p.g.) in virtù delle funzioni di vigilanza e controllo da questi esercitate [1]. Si tratta di iperboli le quali, aggirando il chiaro dettato normativo, consentono una più efficace repressione degli illeciti, spesso facendo leva su attività di ablazione con finalità probatorie [2] espletate da soggetti ai quali la giurisprudenza attribuisce lo statusdi ufficiale di p.g. Sul piano probatorio questi soggetti possono compiere atti i cui risultati (qualora muovano da attività non ripetibili) si proiettano sulla piattaforma gnoseologica in quanto direttamente acquisibili al fascicolo del dibattimento [art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p.] con conseguente limitazione del contraddittorio che degrada a contraddittorio sulla prova. Insomma le problematiche connesse al conferimento di detta qualifica sono molteplici e produttive di significativi riverberi su istituti fondamentali per le sorti dell’accertamento penale. Al fine di effettuare un’ortodossa disamina del fenomeno è opportuno muovere dall’inquadramento della figura dell’ufficiale e dell’agente di p.g. [3]. L’INSODDISFACENTE TESSUTO CODICISTICO L’art. 57 c.p.p., ai commi 1 e 2, determina le categorie alle quali è attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di p.g., facendo salvo quanto previsto dalle leggi speciali. Si tratta di coloro che godono di una competenza di carattere generale in riferimento alla ricerca e all’accertamento di qualsiasi reato. Il comma 3 della norma in discorso (che rileva ai fini del nostro studio) alle figure predette parifica quella degli ufficiali e agenti di p.g. a competenza speciale e limitata in virtù di «leggi e regolamenti» e «nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni». Ad una lettura superficiale della norma parrebbe che, sul piano pratico, non vi sia alcun distinguo, mutando solo la fonte normativa che li investe della funzione, ma ad una disamina più approfondita emerge come gli ufficiali ed agenti di cui ai commi 1 e 2 rivestano costantemente la loro funzione senza limitazioni sul piano temporale e territoriale [4]. I soggetti indicati al comma 3 godono, invece, di una competenza volta alla repressione dei reati esclusivamente nel territorio di competenza del corpo a cui appartengono e per il periodo in cui prestano servizio (competenza limitata) [5], ovvero per i soli reati che rientrano nella sfera di competenza dell’ente di appartenenza (competenza speciale). L’affiancamento alle forze di p.g. a competenza generale di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza speciale o limitata risponde allo scopo di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017